Normative

Utilizzo delle sostanze chimiche e profili di responsabilità individuale e societaria ex D. Lgs. 231/2001

Cosa prevede la gestione regolatoria relativa a sostanze, miscele e articoli inclusi nel campo di applicazione del Regolamento CE 1907/2006 (REACH) e del Regolamento CE 1272/2008 (CLP)

Pubblicato il 04 Mar 2022

Maurizio Arena

penalista d'impresa, Commissione antiriciclaggio e privacy Consiglio Nazionale Forense

Gabriele Scibilia

fondatore di Flashpoint

REACH

La gestione regolatoria relativa a sostanze, miscele e articoli inclusi nel campo di applicazione del Regolamento CE 1907/2006 (REACH) e del Regolamento CE 1272/2008 (CLP) non si limita a una mera gestione amministrativa della documentazione di accompagnamento; dovrebbe invece generare – da parte di imprese diligenti – anche la valutazione della sicurezza chimica negli ambienti di lavoro professionali o industriali.

Il Regolamento REACH

Con riferimento al regolamento REACH, la gestione della documentazione regolatoria consiste nell’acquisizione, selezione e verifica di una serie di documenti come schede dati di sicurezza di sostanze e/o miscele pericolose, schede dati di sicurezza di miscele non pericolose ma che contengono sostanze pericolose, informazioni sulle sostanze non pericolose in quanto tali o contenute in miscele ma comunque sottoposte a registrazione, autorizzazione o restrizione, informazioni sugli articoli e in particolare sul contenuto di sostanze estremamente preoccupanti.

Questi documenti devono essere gestiti appropriatamente da ogni impresa della filiera, dalle produttrici alle utilizzatrici.

I documenti sono legalmente rilevanti soltanto se disponibili nella loro versione aggiornata, perciò l’azienda che riceve sostanze, miscele e articoli deve:

  • richiedere la documentazione pertinente, se il fornitore non ha adempiuto all’obbligo di consegna;
  • verificare la completezza e la coerenza della documentazione ricevuta;
  • contestare, se del caso, le informazioni ricevute richiedendo la documentazione aggiornata;
  • approvare le sostanze, miscele e articoli per l’utilizzo in sicurezza;
  • redigere/aggiornare il documento di valutazione dei rischi (DVR);
  • produrre la documentazione pertinente, basata sulle informazioni ricevute nonché su quelle disponibili in azienda, da fornire ai successivi utilizzatori professionali o industriali.

Questi documenti hanno una valenza legale che spesso sfugge agli addetti ai lavori, di estrazione sostanzialmente tecnica, che gestiscono i documenti con riferimento solo ed esclusivamente alle normative tecniche, quindi ai regolamenti REACH e CLP. In realtà tali documenti sono fondamentali anche per la preparazione del documento di valutazione dei rischi (DVR) secondo il Decreto Legislativo 81/2008, nel quale devono essere evidenziati i pericoli e i rischi a cui è esposto l’utilizzatore professionale o industriale. Una documentazione regolatoria non aggiornata, se utilizzata ai fini del DVR, è implicitamente validata dall’impresa che si assume la conseguente responsabilità legale verso i lavoratori che impiegano sostanze, miscele e articoli e ai quali deve essere garantito sempre un uso sicuro.

Obblighi del datore di lavoro ai sensi dei regolamenti REACH e CLP

Il datore di lavoro deve garantire la salute e la sicurezza dei propri lavoratori e avere la consapevolezza che, senza una valutazione preliminare della completezza e della coerenza delle informazioni ricevute ai sensi dei regolamenti REACH e CLP, i lavoratori potrebbero utilizzare le sostanze, miscele e articoli in condizioni di non sicurezza.

La mancata diligenza dell’impresa nell’adempiere agli obblighi prescritti nei regolamenti REACH e CLP può procurare oggettivamente un risparmio; tale condotta può dunque generare l’interesse o il vantaggio, secondo quanto previsto dal D. Lgs. 231/2001, che sancisce la responsabilità dell’impresa in occasione di eventi lesivi quali l’infortunio di un lavoratore che svolge la sua attività in condizioni di non sicurezza.

Le responsabilità individuale e collettiva derivanti da violazioni

Il secondo punto riguarda i profili di responsabilità individuale e collettiva (societaria) derivanti da violazioni della normativa settoriale e soprattutto da eventi lesivi che potrebbero riguardare i lavoratori. In riferimento alle ipotesi di responsabilità dell’ente per omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, derivanti da violazioni della normativa contro gli infortuni sul lavoro (art 25-septies D. Lgs. 231/2001), si analizza il coinvolgimento del soggetto alle dipendenze del produttore delle sostanze/miscele o del trasportatore o dell’utilizzatore a valle, quindi nell’ambito di tutta la filiera.

Prevenzione e gestione dei rischi nel Regolamento REACH

Sviluppiamo poi il tema della prevenzione e della gestione dei rischi mediante i noti modelli di organizzazione, gestione e controllo previsti dal D. Lgs. 231 (artt. 6 e 7) e dal D. Lgs. 81/2008 (Testo Unico Sicurezza sul Lavoro, art 30), facendo anche cenno al sistema sanzionatorio relativo alle violazioni del Regolamento REACH (D. Lgs. 14 settembre 2009 n. 133) che prevede sanzioni amministrative pecuniarie, “salvo che il fatto costituisca reato”.

Nell’ambito delle imprese, la contestazione della violazione viene mossa al legale rappresentante ma è possibile che ci siano altri soggetti responsabili, in concorso con lui ma anche in via esclusiva (per es. soggetti delegati e responsabili di un’articolazione dell’impresa stessa).

Nei procedimenti sanzionatori amministrativi vige, nella sostanza, l’inversione dell’onere probatorio ed è l’incolpato a dover dimostrare l’insussistenza di propria negligenza, imprudenza, imperizia o violazione di regole cautelari settoriali. La società è responsabile in solido con l’autore della violazione: non trattandosi, peraltro, di responsabilità punitivo-sanzionatoria ma di modalità di estinzione dell’obbligazione pecuniaria (una sorta di “debito senza responsabilità”), il soggetto che effettua il pagamento ha diritto di regresso nei confronti dell’altro.

Conclusioni

Per concludere, occorre fare l’analisi della responsabilità per lesioni colpose o omicidio colposo conseguenti alla violazione di disposizioni sulla gestione del rischio chimico, in riferimento a lavoratori, utilizzatori o terzi esterni, evidenziandone le differenze sostanziali e gli orientamenti della giurisprudenza.

* Tratto dall’e-book “Utilizzo delle sostanze chimiche e profili di responsabilità individuale e societaria ex d.lgs. 231/2001” di Gabriele Scibilia e Maurizio Arena, disponibile su Amazon, IBS, Hoepli, Kobo.

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