Normative

Revenge porn: aspetti criminologici e violazione della privacy

Un fenomeno assimilabile alla pornografia non consensuale e che dal luglio 2019 costituisce un reato introdotto nel nostro Codice penale all’art. 612-ter, sotto il nome di “diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti

Pubblicato il 16 Apr 2021

Alessia Nucara

Privacy Officer e Consulente Legale Privacy

Giulia Perrone

Giurista e criminologa clinica

revenge porn

Ricevere una foto o un video intimo da qualcuno, inviarlo ad altri, senza verificare l’effettivo consenso del soggetto ritratto per la diffusione, sia questa a stretto o ampio raggio. Ecco un esempio di revenge porn. Un fenomeno da inserire sotto il più ampio cappello della pornografia non consensuale e che dal luglio 2019 costituisce un reato introdotto nel nostro Codice penale all’art. 612-ter, sotto il nome di “diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti”. Seppur costantemente equiparati, il revenge porn costituisce un particolare caso di pornografia non consensuale, il cui movente è la vendetta da parte di qualcuno legato affettivamente alla vittima.

Il contesto in cui si sviluppa il revenge porn

Il Web è caratterizzato da rapidità, immaterialità, a-territorialità e transnazionalità, che insieme alla possibilità di agire in anonimato favoriscono lo sviluppo di un potente effetto disinibente in coloro che ne fanno uso. Tutti noi, ma adolescenti e pre-adolescenti in modo particolare, mossi dalla curiosità, dalla sperimentazione, dalla parvenza di estrema libertà e sconfinatezza, in Internet trovano una grande fonte di sperimentazione sociale e personale. Non sempre in termini postivi. Internet favorisce, abbattendo le distanze, la comunicazione e l’interazione, permette di creare reti, ad esempio lavorative, con cui confrontarsi e scoprire nuove realtà professionali ma allo stesso tempo rende gli utenti più avvezzi a comportamenti inadeguati, disinibiti, imprudenti, e più inclini a de-responsabilizzarsi dai loro agiti.

In virtù di quell’effetto disinibente insito nell’uso dell’web che con la sua unicità influenza il comportamento degli utenti si è portati per primi a superare i confini e i limiti personali, anche in virtù dell’anonimato offerto dal Web. La possibilità di assumere identità diverse rispetto a quella reale, porta a una minore considerazione dei confini comportamentali nel cyberspazio ovvero alla facilitazione della divulgazione di informazioni e contenuti personali, sia proprie che altrui.

Esponenziali sono, infatti, le lesioni dell’intimità e della privacy degli altri da parte di utenti de-personalizzati, che percepiscono la loro condotta operata online come impersonale perché attribuita all’identità virtuale, accecati dal virtuale come se questo esulasse dalla realtà in cui viviamo. In questa cornice Internet diviene il nuovo “domicilio digitale” degli utenti in cui tutto è concesso, in cui il privato è destinato a diventare pubblico. È così, ad esempio, che colui o colei che riceveranno una foto o un video intimo da qualcuno si sentiranno legittimati ad inviarlo a chi vogliono, senza verificare l’effettivo consenso del soggetto ritratto per la diffusione, sia questa a stretto o ampio raggio. Così prende piede quello il revenge porn.

Cosa prevede il nuovo articolo del Codice penale

Tuttavia, ciò che è importante comprendere è che il novello articolo del Codice punisce, con la pena da uno a sei anni di reclusione, tanto chi dopo aver sottratto o realizzato, invia, cede, pubblica o comunque diffonde il materiale sessualmente esplicito, senza il consenso della persona ritratta, quanto colui che dopo averlo ricevuto continua a diffonderlo. Pertanto, soggiace alla medesima pena, sia il c.d. paziente zero, ovvero colui che di fatto sottrae o realizza le foto e/o i video sessualmente espliciti, e per primo introduce il materiale nel web, sia tutti gli altri soggetti attivi, c.d. secondi distributori, che al fine di recare nocumento alla vittima, contribuiscono a rendere virale tale materiale intimo.

L’utilizzo illecito di contenuti a sfondo sessuale, destinati a rimanere privati, di cui la vittima è protagonista senza che abbia prestato il consenso a tale utilizzo non solo costituisce un reato perché intacca la sfera più intima del soggetto, ma va a ledere anche la sua privacy, intesa nella sua accezione più ampia, vedendo coinvolti fra i diritti lesi non solo il diritto all’immagine, alla riservatezza e all’ intimità privata, ma anche il diritto all’integrità morale e personale.

Prima di passare all’approfondimento di tali diritti è opportuno fare una precisazione su alcuni punti fondamentali in materia di privacy e trattamento dei dati personali.

Cosa si intende per dati personali

Anzitutto cos’è un dato personale? Il Reg. UE 2016/679 – GDPR, definisce un dato personale qualsiasi informazione concernente una persona fisica identificata o identificabile. Pertanto, anche le immagini, le foto e i video, quando ci permettono di identificare i soggetti in esso rappresentati, sono dati personali e in quanto tali meritano la tutela che il GDPR impone.

La normativa, tuttavia, non interviene finché l’utilizzo di tali contenuti rimane confinato al mero ambito privato ma agisce nel momento in cui il trattamento del dato sconfina oltre la sfera personale.

revenge porn

Le origini del revenge porn

Nel 1988, Liz Kelly fu la prima a parlare di revenge porn come continuum della violenza sessuale. Tema ripreso da McGlynn e Rackley che lo definirono un abuso sessuale basato sull’immagine. Proprio da queste affermazioni si sviluppa la prospettiva criminologica che considera il revenge porn un reato sessuale non solo a causa della somiglianza con altri reati sessuali, come le molestie, ma anche per gli effetti devastanti causati alla vittima, costretta all’esposizione pubblica del proprio corpo, della propria sessualità ed intimità.

Peraltro, come per il reato di violenza sessuale, anche nel revenge porn la mancanza del consenso da parte della vittima è il presupposto chiave a far perseguire penalmente colui che ha diffuso illecitamente il materiale pornografico. Come detto, il soggetto agente può essere tanto la persona che ha creato i contenuti (ad esempio il compagno o l’ex marito), quanto colui che entrandovi in possesso, perché sottratti o ricevuti, contribuisce alla loro diffusione (in questo ultimo caso il soggetto è perseguibile penalmente solo laddove l’intento sia quello di recare nocumento alla vittima).

Ebbene, in tal senso il consenso può mancare in due casi: sin dalla captazione dei suoi contenuti, ove la vittima non è conscia dell’utilizzo di telecamere o dispositivi nascosti, o nel momento in cui chi ne è in possesso, li condivide con soggetti terzi.

Come detto, oltre alle conseguenze penali rilevano anche le numerose conseguenze dal punto di vista della violazione della privacy, ovvero la lesione di beni fondamentali quali:

Diritto all’immagine

Collocabile fra i diritti assoluti della persona, il diritto all’immagine gode di un’ampia tutela giuridica offertagli dal codice civile all’art. 10 (abuso dell’immagine altrui) e all’art. 2043 (risarcimento per fatto illecito).

L’art. 10 riconosce in capo ad ognuno il diritto affinché la propria immagine, non venga divulgata, esposta o pubblicata senza il proprio consenso e fuori dai casi previsti dalla legge.

Oltre a descriverne i comportamenti vietati, il disposto prevede anche l’immediata cessazione di tale abuso.

Ulteriore tutela giuridica è offerta poi dall’art. 2043 c.c., ai sensi del quale il soggetto destinatario di un qualunque fatto doloso o colposo da cui ne sia scaturito un danno ingiusto, ha il diritto al risarcimento del danno stesso.

È evidente quindi come nel revenge porn, la consapevolezza e la volontà del soggetto agente di condividere video o foto a sfondo sessuale, allo scopo di arrecare un danno al soggetto in essi raffigurato, rende la vittima meritevole delle tutele offerte dall’art 2043 cod. civ.

Diritto alla riservatezza, alla reputazione e all’onore

Da ricondurre alla ristretta cerchia dei diritti della personalità, il diritto alla riservatezza, trova il suo fondamento giuridico in alcune norme della Costituzione (artt. 13, 14 e 15 ove vengono richiamati: libertà personale, inviolabilità del domicilio e segretezza della corrispondenza) e in particolare all’art. 2, che ne fa uno dei diritti inviolabili della persona.

In forza di tale diritto, a ogni individuo viene riconosciuta la facoltà di tenere segreta la propria sfera più intima senza che i propri comportamenti o gli aspetti della propria vita vengano pubblicati o resi noti senza consenso.

Quando quest’ultimo manca, come nel caso del revenge porn, l’utilizzo dell’immagine, contribuisce ad arrecare un pregiudizio alla reputazione e all’onore della vittima, ravvisabili nella considerazione di cui gode il soggetto all’interno società e nel valore che lo stesso avverte di sé all’interno della collettività.

Ogni individuo, quindi, coltiva una “propria rappresentazione sociale” che ha il diritto di preservare.

Proseguendo poi su norme di rango superiore, troviamo l’art. 8 della Carta fondamentale dei diritti dell’Unione Europea, la quale si occupa anch’essa di tutelare la privacy di ciascun individuo. Il disposto, infatti, prevede il diritto di ogni persona alla protezione dei dati di carattere personale che la riguardano, i quali devono essere trattati secondo il principio di lealtà, per finalità determinate e in base al consenso della persona interessata o a un altro fondamento legittimo previsto dalla legge. In forza di tale previsione, ogni persona ha il diritto di accedere ai dati che la riguardano e di ottenerne la rettifica.

Revenge porn tra sharing e “diritto all’oblio”

I contenuti a sfondo sessuale, la cui produzione in origine è destinata a rimanere privata, conoscono modalità di condivisione che una volta innescate hanno un effetto che potremmo definire a “macchia d’olio” o ancor meglio “virale”.

Si va, così, dalla messa online mediante siti web, fino ai social network per arrivare alle più comuni chat di messaggistica istantanea, e una volta che il contenuto è in rete su di esso non si ha più il controllo. Il viaggio dei dati multimediali è estremamente rapido, molto più rapido di quanto di fatto è l’intervento in termini di protezione per coloro che sono lesi da un una diffusione illecita.

Il web è infatti una sorta di lavagna indelebile, per cui la completa e definitiva rimozione dei contenuti è cosa impossibile. Conformemente però a quanto previsto dall’art. 17 del GDPR, il c.d. “diritto all’oblio”, un rimedio atto al contrasto di tale illecito è la c.d. “deindicizzazione” del contenuto, ovvero l’oscuramento dello stesso nei confronti degli utenti.

Tuttavia, ipotizzando che un’immagine o un video possano essere salvati o a sua volta condivisi e conservati all’interno dei nostri dispositivi, riesce assai difficile immaginarne la totale e definitiva rimozione.

Dunque, possiamo considerare la novella norma del Codice che riconosce e definisce il reato di revenge porn come un traguardo importante nell’attuale contesto storico. Tuttavia, sebbene molto sia stato fatto, la norma non può svolgere la sua funzione deterrente se le pratiche di pornografia non consensuale non sono conosciute dagli utenti. Per questo risulta fondamentale informare e formare giovani e giovanissimi sulle tematiche de quo e alfabetizzare gli adulti al mezzo con la creazione di strumenti di prevenzione, che vadano oltre la mera pena detentiva o pecuniaria del reo. Strumenti che possano accompagnare l’utenza, soprattutto dei giovanissimi, sensibilizzandola a un uso più consapevole del web al fine di proteggerli dal divenire potenziali vittime o autori di reati online, come quello del revenge porn, potrebbe essere un valido punto di partenza.

Valuta la qualità di questo articolo

La tua opinione è importante per noi!

N
Alessia Nucara
Privacy Officer e Consulente Legale Privacy
P
Giulia Perrone
Giurista e criminologa clinica

Articoli correlati

Articolo 1 di 5