Lo scorso 24 aprile 2020 è stato integrato il “Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro”, in attuazione della misura, contenuta all’articolo 1, comma primo, numero 9), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020, che – in relazione alle attività professionali e alle attività produttive – raccomanda intese tra organizzazioni datoriali e sindacali.
Il documento, tenuto conto dei vari provvedimenti del Governo e, da ultimo, del DPCM 10 aprile 2020, nonché di quanto emanato dal Ministero della Salute, contiene linee guida condivise tra le parti per agevolare le imprese nell’adozione di protocolli di sicurezza anti-contagio, ovverosia Protocollo di regolamentazione per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID 19 negli ambienti di lavoro.
La prosecuzione delle attività produttive può infatti avvenire solo in presenza di condizioni che assicurino alle persone che lavorano adeguati livelli di protezione. La mancata attuazione del Protocollo che non assicuri adeguati livelli di protezione determina la sospensione dell’attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.
Obiettivo del Protocollo
L’obiettivo del Protocollo condiviso di regolamentazione è fornire indicazioni operative finalizzate a incrementare, negli ambienti di lavoro non sanitari, l’efficacia delle misure precauzionali di contenimento adottate per contrastare l’epidemia di COVID-19. Il COVID-19 rappresenta un rischio biologico generico, per il quale occorre adottare misure uguali per tutta la popolazione. Il protocollo contiene, quindi, misure che seguono la logica della precauzione e seguono e attuano le prescrizioni del legislatore e le indicazioni dell’Autorità sanitaria.
Fatti salvi tutti gli obblighi previsti dalle disposizioni emanate per il contenimento del COVID-19 e premesso che in via prioritaria e ove possibile andranno agevolati il lavoro agile, siano incentivati ferie, permessi e ogni altro strumento previsto dalla contrattazione collettiva. Il Protocollo si applica quindi per le attività indispensabili alla produzione che richiedono la presenza fisica del personale all’interno dell’azienda. Il Protocollo indica inoltre, le misure minime da adottare negli ambienti di lavoro, rimanendo in capo al datore di lavoro l’integrazione delle stesse secondo le peculiarità della propria organizzazione, previa consultazione delle rappresentanze sindacali.
Contenuti del protocollo
Il Protocollo prevede l’obbligo di informare i lavoratori e chiunque entri in azienda circa le disposizioni delle autorità e le misure adottate dall’azienda stessa. Vengono stabilite inoltre le modalità per consentire l’accesso alle sedi aziendali. Vengono fornite indicazioni per assicurare la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica degli ambienti di lavoro. Vengono fornite indicazioni volte a garantire l’igiene personale e l’utilizzo dei DPI messi a disposizione dal datore di lavoro. Vengono fornite indicazioni circa l’organizzazione aziendale con la previsione di turnazioni, limitazione delle trasferte, smart working e rimodulazione dei livelli produttivi. Viene disciplinata la “gestione aziendale” in caso di presenza di persona sintomatica e vengono accresciuti e intensificati i ruoli del medico competente e del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
Conclusioni
La gestione dell’emergenza sui luoghi di lavoro così come indicata nel Protocollo Covid-19 e nei DPCM che si sono di volta in volta succeduti, sarà tanto più efficace quanto più forte sarà il coinvolgimento ed il coordinamento tra le figure aziendali. Il datore di lavoro, unitamente al medico competente e al RSL dovranno Organizzare i processi produttivi ridisegnando gli stessi in ottica emergenziale. Il datore di lavoro dovrà, così, predisporre un protocollo aziendale per il contrasto al Covid-19, aggiornare il DVR o creare un’appendice allo stesso, aggiornare eventuali regolamenti aziendali e/o il Codice disciplinare e, anche nelle realtà aziendali nelle quali non vi è la presenza sindacale, dovrà promuovere la costituzione del Comitato di controllo, affinché ogni misura adottata possa essere condivisa e resa più efficace dal contributo di esperienza delle persone che lavorano, in particolare dei rappresentanti sindacali aziendali (ove presenti) e dei rappresentanti sindacali territoriali, tenendo conto della specificità di ogni singola realtà produttiva e delle situazioni territoriali.
Sicuramente, per far fronte all’attività emergenziale, il datore di lavoro deve innalzare il proprio livello di diligenza nell’adottare le misure aziendali anti Covid 19. Non sarà sufficiente la prova di aver impiegato l’ordinaria diligenza del buon padre di famiglia in quanto qualora si dovesse verificare criticità in un luogo di lavoro sarà onere del datore offrire la prova liberatoria della propria responsabilità.
Anche i prestatori di lavoro devono per conto loro, offrire il proprio contributo al superamento del periodo emergenziale uniformando le proprie condotte al modello di prevenzione Covid 19 adottato in azienda e qualunque comportamento ostativo o non conforme alle prassi aziendali adottate può essere censurato in sede disciplinare con le adeguate e proporzionate conseguenze.