Il Testo Unico in materia di Sicurezza sul Lavoro (TUSL), ossia il Dlgs 81/2008, proseguendo sulla direzione tracciata dalle precedenti normative sul medesimo argomento, ribadisce la centralità dell’approccio fondato sul rischio, ovvero consolida i concetti di organizzazione e di responsabilizzazione già espressi in altre norme, sia cogenti che volontarie. In quest’ottica, diviene cruciale saper gestire le informazioni lungo tutto il loro ciclo di vita, e il documento di valutazione dei rischi (DVR) appare uno dei tanti strumenti di supporto
Cos’è il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR)
La valutazione dei rischi (da effettuare anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o delle miscele chimiche impiegate, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro) deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato, e quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, nonché quelli connessi alle differenze di genere, all’età, alla provenienza da altri Paesi e quelli connessi alla specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro e i rischi derivanti dal possibile rinvenimento di ordigni bellici inesplosi nei cantieri temporanei o mobili, interessati da attività di scavo.
È importante specificare che, in caso di costituzione di nuova impresa, il datore di lavoro è tenuto ad effettuare immediatamente la valutazione dei rischi elaborando il relativo documento entro novanta giorni dalla data di inizio della propria attività.
Quali sono i vantaggi del Documento di Valutazione dei Rischi
Essere in grado di registrare le informazioni, infatti, è basilare per ogni sistema di gestione che voglia raggiungere efficientemente ed efficacemente i propri obiettivi, siano essi imposti dall’ambiente esterno o determinati dalle volontà dei vertici dell’ente. Per comprendere i vantaggi che ne derivano, si può agevolmente partire analizzando le tre parole “documento”, “valutazione” e “rischi”.
Un documento è un supporto in cui si iscrivono e si registrano, rendendole disponibili per il futuro, informazioni che si ritengono di particolare importanza. Maggiore è l’importanza per l’organizzazione o per i portatori d’interesse in genere, maggiore sarà il grado di formalismo e formalizzazione a cui sottostà il documento stesso. Nel caso del DVR, sicuramente è ritenuto un oggetto strategico e critico, posto che la salute (che il TUSL descrive come il completo stato di benessere fisico, mentale e sociale, a cui si può facilmente aggregare anche quello ambientale) è uno dei diritti fondamentali dell’uomo e del cittadino, protetta e tutelata sul piano giuridico anche da norme e convenzioni di alto livello, come la Costituzione o la Carta dei diritti fondamentali dell’UE.
Una valutazione, poi, è un’attività cognitiva che permette di descrivere la realtà osservata dalla prospettiva soggettiva del valutatore, che contestualizza le informazioni rendendole indessicali, nel senso che non dovrebbero avere un significato se estrapolate dall’ambito nel quale sono trattate e al quale si riferiscono. Una valutazione, in altri termini, è qualcosa di relativo, non di assoluto, cosa che dovrebbe essere, invece, una misurazione.
Un rischio, invece, è legato all’aleatorietà, alla possibilità che accada un determinato evento in grado di generare determinate conseguenze.
Secondo il TUSL, poi, la locuzione “valutazione dei rischi” significa “valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell’ambito dell’organizzazione in cui essi prestano la propria attività, finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza.
Insomma, il DVR non è un amuleto che protegge dai rischi e dalle sanzioni, ma uno strumento funzionale alla gestione in qualità delle attività lavorative, di supporto al processo di miglioramento continuo.
Il DVR è obbligatorio per tutti i tipi di aziende?
In questi termini, il documento di valutazione dei rischi risulta essere, quindi, una delle accortezze che risultano utili a determinare quelle misure atte a salvaguardare chi presta la propria attività all’interno di una determinata organizzazione, senza riguardo per la tipologia di rapporto di lavoro o di contratto. Va da sé, quindi, che il DVR dovrebbe essere, naturalmente, volontariamente redatto da chiunque, perché raccoglie le evidenze dal processo di valutazione, censisce i pericoli e mostra in formato accessibile quali sono le criticità che connotano le attività lavorative, fornendo spunti per pianificare le azioni di rimedio. In ogni caso, anche se i vertici gerarchici (che si chiamino “datore di lavoro” o “imprenditore” o in qualunque altra maniera poco cambia) non possiedono la sensibilità per considerare il DVR sotto quest’ottica utilitaristica, esso deve essere redatto, conservato e aggiornato per norma di legge, senza eccezione alcuna, nemmeno con riguardo alla dimensione dell’ente o alla sua natura: tutti, dalla grande società quotata in borsa fino alla piccola impresa familiare o al libero professionista, devono predisporre il documento di valutazione dei rischi. Tutti.
A tal proposito, per onore di cronaca e completezza d’informazione, è bene notare che sono previste modalità semplificate per agevolare le organizzazioni più semplici e a basso rischio: queste modalità fanno riferimento alle procedure standardizzate. Infatti, è previsto che i datori di lavoro che occupano fino a 50 lavoratori possano effettuare la valutazione dei rischi sulla base delle procedure standardizzate, purché siano operativi nei settori di attività a basso rischio di infortuni e malattie professionali, sulla base di criteri e parametri oggettivi, desunti dagli indici infortunistici dell’INAIL e relativi alle malattie professionali di settore e specifiche della singola azienda.
Chi custodisce il Documento di Valutazione dei Rischi in azienda
Il DVR è chiaramente un documento riservato e coperto dalle tutele previste dalle norme in materia di segreti aziendali e industriali. Tuttavia, sotto certi aspetti, è anche un documento che dovrebbe essere pubblico e accessibile a una pluralità di individui portatori d’interesse, come i lavoratori e le loro rappresentanze, oppure il medico competente e, in generale tutti i componenti del sistema di prevenzione e protezione, che può essere più o meno esteso a seconda del contesto di riferimento.
In ogni caso, il DVR è custodito a cura e sotto la responsabilità del suo primo firmatario, cioè il datore di lavoro o, in caso di omessa individuazione di tale ruolo in capo a una persona fisica specifica, il vertice dell’organizzazione stessa con tutti i suoi membri responsabili in solido.
La custodia del documento deve ovviamente avvenire conformemente alle disposizioni vigenti in materia di conservazione documentale, tra cui possiamo annoverare il CAD e le linee guida che ne permettono la corretta applicazione, soprattutto se si tratta di un documento della pubblica amministrazione che dovrebbe essere creato in formato informatico. In ogni caso, la tenuta del DVR deve avvenire almeno nel rispetto dei criteri indicati dal TUSL, che consente, chiaramente, l’impiego di sistemi di elaborazione automatica dei dati per la memorizzazione di qualunque tipo di documentazione prevista dal decreto. Tali modalità, a ben vedere (occorre rammentare che il testo normativo è del 2008 e molte tecnologie non erano ancora disponibili), sono perfettamente compatibili e allineate anche con altre norme specifiche, per esempio quelle in materia di tutela e protezione dei dati personali (tra cui il Reg. (UE) 2016/679 e il Dlgs 196/2003), e tengono conto della natura del supporto utilizzato, che può essere sia analogico (per esempio cartaceo) che digitale; esse devono necessariamente prevedere un sistema di autorizzazione e identificazione dei soggetti preposti a trattare le informazioni (soprattutto se si tratta di dati personali che, probabilmente, sono anche “sensibili”) e devono garantire la protezione e la riservatezza delle stesse. In sintesi, con riguardo particolare ai sistemi informativi informatici:
- l’accesso alle funzioni del sistema sia consentito solo ai soggetti a ciò espressamente abilitati dal datore di lavoro;
- la validazione delle informazioni inserite sia consentito solo alle persone responsabili, in funzione della natura dei dati;
- le operazioni di validazione dei dati di cui alla lettera b) siano univocamente riconducibili alle persone responsabili che le hanno effettuate mediante la memorizzazione di codice identificativo autogenerato dagli stessi;
- le eventuali informazioni di modifica, ivi comprese quelle inerenti alle generalità e ai dati occupazionali del lavoratore, siano solo aggiuntive a quelle già memorizzate;
- sia possibile riprodurre su supporti a stampa, sulla base dei singoli documenti, ove previsti dal TUSL, le informazioni contenute nei supporti di memoria;
- le informazioni siano conservate almeno su due distinti supporti informatici di memoria e siano implementati programmi di protezione e di controllo del sistema da codici virali;
- sia redatta, a cura dell’esercente del sistema, una procedura in cui siano dettagliatamente descritte le operazioni necessarie per la gestione del sistema medesimo.
Il DVR, infine, deve essere custodito presso l’unità produttiva alla quale si riferisce o, se si sceglie la tecnologia cloud o si delocalizzano gli archivi informatici, essere facilmente e immediatamente accessibile connettendosi da questa e deve avere data certa (a tal proposito, si può ricorrere alla marcatura temporale, alle firme digitali o all’apposizione congiunta delle firme autografe del datore di lavoro, dell’RSPP, dell’RLS e del medico competente).
Come si ottiene il DVR
Essendo un documento sistemico, il DVR è il prodotto della concertazione di diversi attori che, quando ridotti all’estremo, sono identificabili nel datore di lavoro, nel responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP), nel rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) e nel medico competente. Tuttavia, non si dovrebbe escludere il ricorso a un gruppo di lavoro più ampio, specie nella fase di raccolta delle informazioni, coinvolgendo, per esempio attraverso interviste mirate o discussioni collettive, anche informali, i lavoratori stessi, soprattutto se sono interessati da una specifica valutazione.
A ogni modo, il documento è il risultato di un processo che inizia con una quanto più puntuale raccolta di informazioni, prosegue con la loro categorizzazione, con la loro contestualizzazione e con la loro comprensione; a questo segue un processo cognitivo che porta le varie parti coinvolte a un confronto scientifico su ogni singolo aspetto, con l’intento di convenire su quanto sia probabile, nelle condizioni osservate che si generi un evento dannoso, nonché quanto risulterebbe dannoso un determinato evento se si verificasse nelle condizioni osservate, tenendo conto delle conoscenze, della cultura, delle competenze, delle misure di prevenzione e di protezione e, volendo, di un sano principio di presenzialità “perché non si sa mai”.
Al termine, si sarà giunti alla formazione di un quadro adeguatamente completo che illustra tutte le situazioni riscontrate e riscontrabili nell’ambito dell’operatività dell’ente, includendo, talvolta anche quelle ragionevolmente immaginabili e non ancora realizzate (come le emergenze, per esempio).
Come si redige il Documento di Valutazione dei Rischi
Volendo seguire, semplificando molto, la scaletta offerta dalle procedure standardizzate di cui al decreto interministeriale del 30 novembre 2012, adottato congiuntamente dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, dal Ministero della Salute e dal Ministero dell’Interno, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 285 del 6 dicembre 2012, il DVR si redige come segue:
- si effettua una puntuale descrizione dell’azienda, del ciclo lavorativo, delle attività e delle mansioni, fornendo informazioni generali sull’azienda;
- si individuando i pericoli presenti in azienda o, comunque, quelli correlati alle attività aziendali, ovunque esse siano effettuate (per esempio in trasferta o in un cantiere)
- si procede alla valutazione dei rischi associati ai pericoli individuati e alla conseguente identificazione delle misure di prevenzione e protezione attuate;
- si definisce il programma di miglioramento, specificando le misure per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza e individuando le procedure per l’attuazione delle misure e i soggetti responsabili della loro realizzazione.
Quali sono i contenuti del Documento Valutazione dei Rischi
Il DVR deve contenere almeno:
- una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l’attività lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa. La scelta dei criteri di redazione del documento è rimessa al datore di lavoro, che dovrebbe scegliere quelli che favoriscono la semplicità, la brevità e la comprensibilità, in modo da garantirne la completezza e l’idoneità quale strumento operativo di pianificazione degli interventi aziendali e di prevenzione (a tal proposito, si potrebbe utilizzare una delle tecniche contemplate dalla ISO/IEC 31010:2019);
- l’indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali (DPI) adottati, a seguito della valutazione;
- il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;
- l’individuazione delle procedure per l’attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell’organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri (limitando la scelta al datore di lavoro o ai dirigenti);
- l’indicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e del medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio;
- l’individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.
Il contenuto del documento, inoltre, deve attenersi alle indicazioni previste dalle specifiche norme sulla valutazione dei rischi contenute nelle varie sezioni del TUSL.
Volendo usare come traccia lo schema offerto dalle procedure standardizzate, dovrebbero essere valutati i rischi correlati almeno alle seguenti categorie di pericoli:
- luoghi di lavoro al chiuso e all’aperto;
- ambienti confinati o a sospetto rischio di inquinamento;
- lavori in quota;
- impianti di servizio;
- attrezzature di lavoro;
- scariche atmosferiche;
- lavoro al videoterminale;
- agenti fisici;
- radiazioni ionizzanti;
- sostanze pericolose;
- agenti biologici;
- atmosfere esplosive (ATEX);
- incendio;
- altre emergenze;
- fattori organizzativi;
- condizioni di lavoro particolari;
- pericoli connessi all’interazione con persone;
- pericoli connessi all’interazione con animali;
- movimentazione manuale dei carichi;
- lavori sotto tensione;
- lavori in prossimità di parti attive di impianti elettrici.
Quali sono le sanzioni per la mancata redazione del DVR
Siccome è un elemento portante della sicurezza, funzionale al mantenimento di uno dei diritti fondamentali delle persone, al di là degli aspetti sanzionatori che si possono generare a livello di Codice Penale, o risarcitori a livello di Codice Civile, la mancata redazione del DVR comporta certamente delle conseguenze per il solo datore di lavoro, che potrebbe essere sanzionato, a seconda dei casi:
- con l’ammenda da circa 2.800 euro a 5.700 euro se adotta il documento senza indicare le misure di prevenzione e protezione (inclusi i DPI), il programma di miglioramento o le procedure per realizzarlo, o senza consultarsi e coinvolgere chi di dovere:
- con l’ammenda da circa 1.500 euro a circa 2.800 euro se adotta il documento senza indicare una valutazione di tutti i rischi e senza individuare le mansioni più esposte a rischi specifici.
Il datore di lavoro, inoltre, può incorrere nelle seguenti sanzioni in caso di violazione delle modalità di effettuazione della valutazione dei rischi:
- Se non collabora con l’RSPP e il medico competente:
- arresto da tre a sei mesi o ammenda da circa 3.500 euro a circa 9.100 euro;
- arresto da quattro a otto mesi se la violazione è commessa:
- Nelle aziende industriali soggette all’obbligo di notifica o rapporto, nelle centrali termoelettriche, negli impianti e installazioni nucleari, nelle aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni, nelle industrie estrattive con più di 50 lavoratori o nelle strutture di ricovero e cura pubbliche e private con oltre 50 lavoratori;
- In aziende in cui si svolgono attività che espongono i lavoratori a rischi biologici, da atmosfere esplosive, cancerogeni mutageni, e da attività di manutenzione, rimozione smaltimento e bonifica di amianto;
- Per le attività svolte in cantieri temporanei o mobili caratterizzate dalla compresenza di più imprese e la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a 200 uomini-giorno.
- Se non coinvolge l’RLS o non aggiorna il DVR nei casi previsti: ammenda da circa 2.800 euro a circa 5.700 euro.
Si tratta, quindi di sanzioni di carattere penale.
Aggiornamento del DVR: quando e come farlo
Il DVR dovrebbe essere il prodotto di un’attività dinamica, regolare e sistematica, ovvero dovrebbe essere soggetto a revisione periodica e, se necessario, ad aggiornamento, nell’ottica del miglioramento continuo tipico di ogni sistema di gestione (ricordiamo che il TUSL impone che siano implementati i modelli di organizzazione e controllo previsti dal Dlgs 231/2001, senza deroghe per nessuno).
La valutazione dei rischi, pertanto, deve essere immediatamente rielaborata almeno in occasione di modifiche del processo produttivo o dell’organizzazione del lavoro che risultino significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori o dell’ambiente, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità. A seguito di tale rielaborazione, le misure di prevenzione debbono chiaramente essere aggiornate. Ciò dovrebbe avvenire entro trenta giorni dall’evento che ne ha determinato la necessità di aggiornamento.
Anche in caso di rielaborazione della valutazione dei rischi, per trasparenza e spirito di collaborazione, il datore di lavoro deve dare immediata evidenza, attraverso idonea documentazione, dell’aggiornamento delle misure di prevenzione e immediata comunicazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, che ha facoltà di accedervi su richiesta.
Articolo originariamente pubblicato il 29 Feb 2024