È ormai chiaro che un’impresa non si compone soltanto di costi e ricavi, ma ci sono aspetti che possono influenzare la valutazione di una organizzazione, come l’ambiente, i dipendenti e il rapporto con il territorio; questo spiega come mai, accanto alla tradizionale forma di rendicontazione dei risultati economico-finanziari (il bilancio d’esercizio), si stanno consolidando nuovi strumenti di external reporting circa le proprie performance di carattere non finanziario (come il bilancio di sostenibilità o la dichiarazione non finanziaria).
Differenti tipologie di reporting delle performance non finanziarie
È bene anzitutto premettere che quando si parla di reporting di informazioni di carattere non finanziario non si deve fare confusione tra i vari tipi di documenti e i loro contenuti.
Con il bilancio ambientale, ad esempio, si deve intendere un report informativo di carattere volontario che si concentra su una dimensione specifica della gestione aziendale e serve per descrivere le strategie adottate dalle organizzazioni produttive nonché i risultati ottenuti per la tutela dell’ambiente, documentando l’efficienza ecologica e la compatibilità ambientale dell’operatore economico.
Il bilancio sociale, che si pone in maniera autonoma rispetto al tradizionale bilancio di esercizio, fornisce uno strumento di collegamento tra la componente contabile e l’insieme dei rapporti che l’azienda mantiene con la comunità nella quale si trova ad operare. Questo report unisce la dimensione economica dell’impresa a quella sociale, fornendo una valutazione complessiva circa gli effetti che l’attività aziendale produce sulla società circostante. Si tratta di una rendicontazione di carattere volontario, con la sola eccezione per le imprese sociali (art. 9 comma 2 del d.lgs. 112/2017) e taluni enti del Terzo Settore (art. 14 comma 1 del d.lgs.117/2017), per la cui elaborazione si devono seguire le “Linee Guida per la redazione del bilancio sociale degli enti del Terzo settore”, pubblicate con Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali il 4 luglio 2019.
Un ulteriore documento è il bilancio di sostenibilità, che in Italia è riconosciuto come una forma di evoluzione del bilancio sociale e che viene genericamente ricondotto alla tipologia di reporting di natura non finanziaria di carattere volontario. Si tratta di uno strumento di rendicontazione delle responsabilità, dei comportamenti e dei risultati (o performance) sociali, ambientali ed economici e spiega altresì il sistema di governance dell’organizzazione. Attraverso questo reporting, le società riescono a rendere conto del valore creato per i loro portatori di interesse, utilizzando standard di rendicontazione condivisi (come i GRI Standard – Global Reporting Initiative), in modo da fornire informazioni comparabili ad altre organizzazioni. In un’economia sempre più globale, infatti, l’importanza di comunicare le informazioni sulla sostenibilità è per le imprese sinonimo di trasparenza e “rappresenta un interesse primario per una vasta gamma di suoi stakeholder, quali imprese, sindacati, organizzazioni non governative, investitori, esperti di amministrazione e finanza” (ABI, Bilancio di sostenibilità, Traduzione in italiano del Financial Services Sector Supplement del GRI –pubblicato in ottobre 2008).
Nel tempo, al bilancio di sostenibilità si è affiancato il bilancio integrato, che copre le stesse dimensioni del primo, ma le struttura applicando una logica del tutto particolare: quella dei “capitali” (es. capitale economico-finanziario, capitale umano).
Spesso confusa con il bilancio di sostenibilità, la dichiarazione non finanziaria (che trova la sua origine nella Direttiva 2014/95/UE) serve per rendicontare le informazioni di carattere non finanziario inerenti all’impatto sociale, ambientale ed economico, in modo da essere facilmente accessibili ad investitori e consumatori, garantendone una maggiore uniformità e favorendo la loro comparabilità a livello unionale.
In Italia, in attuazione di tale Direttiva europea, il D.Lgs. n. 254 del 2016 ha espressamente previsto l’obbligo di redigere la Dichiarazione Non Finanziaria (DNF) per gli enti di interesse pubblico (come definiti dalla normativa, tra cui banche, assicurazioni e società i cui titoli sono negoziati in mercati regolamentati), che abbiano un numero di dipendenti superiore a 500 e, alla data di chiusura del bilancio, abbiano superato almeno uno dei due seguenti limiti dimensionali:
a) avere uno stato patrimoniale superiore ai 20.000.000 di euro; oppure
b) avere raggiunto un totale dei ricavi netti delle vendite e delle prestazioni superiore ai 40.000.000 di euro.
Caratteristica fondamentale della dichiarazione non finanziaria, che la assimila al bilancio di sostenibilità, è che nella relazione si debba fare esplicita menzione dello standard di rendicontazione adottato (per facilitarne la comparazione), e addirittura, nel caso in cui lo standard utilizzato differisca da quello usato per la redazione della dichiarazione riferita al precedente esercizio, ne deve essere illustrata la motivazione.
La normativa prevede altresì la disciplina di approvazione, di controllo e di pubblicazione della DNF, e chiarisce in modo esplicito (art. 3 d.lgs. 254/2016) che tale reporting ha lo scopo di favorire la comprensione dell’attività di impresa, del suo andamento, dei suoi risultati e dell’impatto dalla stessa prodotta. Essa deve coprire i temi ambientali, sociali, attinenti al personale, al rispetto dei diritti umani, alla lotta contro la corruzione attiva e passiva, che sono rilevanti tenuto conto delle attività e delle caratteristiche dell’impresa, descrivendo almeno:
- il modello aziendale di gestione ed organizzazione delle attività dell’impresa, ivi inclusi i modelli di organizzazione e di gestione eventualmente adottati ai sensi dell’articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231(conosciuti anche come Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo);
- le politiche praticate dall’impresa, comprese quelle di dovuta diligenza, i risultati conseguiti tramite di esse ed i relativi indicatori fondamentali di prestazione di carattere non finanziario;
- i principali rischi, ivi incluse le modalità di gestione degli stessi, generati o subiti, connessi ai suddetti temi e che derivano dalle attività dell’impresa, dai suoi prodotti, servizi o rapporti commerciali, incluse, ove rilevanti, le catene di fornitura e subappalto.
In merito agli ambiti sopra menzionati, il report deve contenere almeno le informazioni riguardanti i seguenti aspetti (art. 3, comma 2):
a) l’utilizzo di risorse energetiche, da parte dell’impresa,
b) le emissioni di gas ad effetto serra e le emissioni inquinanti in atmosfera,
c) l’impatto sull’ambiente nonché sulla salute e sulla sicurezza,
d) gli aspetti sociali e attinenti alla gestione del personale,
e) il rispetto dei diritti umani,
f) la lotta contro la corruzione sia attiva che passiva.
Nonostante la specificità di queste aree, la norma non prevede una modalità vincolante per la presentazione delle informazioni non finanziarie e così la DNF può essere integrata nella Relazione di gestione (in un’apposita sezione), ma può altresì costituire un documento stand-alone o addirittura confluire in un bilancio di sostenibilità nel caso in cui l’organizzazione dovesse fornire maggiori informazioni rispetto ai soli ambiti coperti e descritti dal decreto. In effetti, negli ultimi anni, si è visto incrementare il numero delle imprese che pubblicano il proprio bilancio di sostenibilità, il quale al contempo risponde al decreto legislativo e quindi diventa (anche) DNF. Questo dato dimostra come sempre più aziende concepiscano la rendicontazione non finanziaria come un’opportunità facoltativa, come auspicato dallo stesso legislatore, che ha inteso coinvolgere tutte le organizzazioni nella rendicontazione del proprio impatto sulla collettività, prevedendo (art. 7 d.lgs. 254/2016) per tutte le imprese per cui non vige l’obbligo di redigere la DNF, la mera facoltà di farlo alle stesse condizioni fissate per tutte le altre.
Il bilancio di impatto
Rimanendo nell’ambito di un regime facoltativo, ma differenziandosi dalle altre tipologie di reporting finora esaminate, è giusto ricordare che, con la Legge n. 208 del 2015, all’interno della disciplina che ha costituito la nuova forma giuridica d’impresa della società benefit (art. 1, commi 367-382), è stato previsto l’obbligo del deposito di una relazione integrativa del bilancio civilistico tradizionale che riporta una valutazione dei cambiamenti generati, ma non incide sulle performance come nel caso del bilancio di sostenibilità. Tale bilancio di impatto deve includere (art. 1, comma 382):
a) la descrizione degli obiettivi specifici, delle modalità e delle azioni attuate dagli amministratori per il perseguimento delle finalità di beneficio comune e delle eventuali circostanze che lo hanno impedito o rallentato;
b) la valutazione dell’impatto generato utilizzando uno standard di valutazione esterno che comprende specifiche aree di valutazione;
c) una specifica sezione dedicata alla descrizione dei nuovi obiettivi che la società intende perseguire nell’esercizio successivo.
Conclusioni
Le differenti forme di rendicontazione che abbiamo avuto modo di considerare sono l’espressione tangibile di un vero e proprio cambiamento del paradigma economico ed imprenditoriale, caratterizzato dal superamento dell’approccio classico di fare impresa orientato in modo esclusivo alla valutazione delle performance economico-finanziarie, per muoversi verso le dimensioni dell’economia circolare e della sostenibilità, ambientale, ma anche sociale.
Questa trasformazione, avviata già da anni nelle realtà internazionali prevalentemente di lingua anglosassone e da parte di grandi gruppi imprenditoriali, si sta ora muovendo sul piano delle piccole medie imprese. La sfida sarà renderla attuale, e la realtà sta dimostrando che il percorso produce grandi benefici.
Gli effetti che stanno generando questi reporting, infatti, vanno ormai ben oltre la mera esigenza comunicativa verso gli stakeholder: un’azienda che inizia a rendicontare si accorge nel tempo che lo strumento di rendicontazione non finanziaria in realtà diventa uno strumento di gestione interna, che non si limita a raccogliere i numeri legati alle performance, ma consente una visione qualitativa dell’impresa (dei suoi progetti ed obiettivi, delle politiche e strategie). Si tratta di strumenti che aiutano le aziende a prendere consapevolezza di dove si trovino nel percorso della sostenibilità e che permettono il monitoraggio nel tempo di tali obiettivi, consentendo di direzionare e gestire l’attività operativa: un bilancio di sostenibilità, insomma, prima che render conto è uno strumento per rendersi conto.