NORMATIVE

CSRD: il Consiglio dei Ministri approva il decreto di recepimento



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Con il CdM del 30 agosto è arrivato il decreto legislativo di recepimento della direttiva UE 2022/2464, Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD), che porta ufficialmente all’adeguamento della normativa nazionale per la rendicontazione societaria di sostenibilità

Pubblicato il 1 set 2024

Mauro Bellini

Direttore Responsabile ESG360.it e Agrifood.Tech



CSRD Corporate Sustainability Reporting Directive

Una nuova importante tappa nel percorso della CSRD Corporate Sustainability Reporting Directive: con il Consiglio dei Ministri dello scorso 30 agosto è arrivato il recepimento ufficiale della direttiva UE 2022/2464 relativamente alla rendicontazione societaria di sostenibilità.

Come si legge nel comunicato emesso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri (qui il testo ufficiale n.d.r.) il CdM ha approvato in esame definitivo un Decreto legislativo che attiva il recepimento della direttiva (UE) 2022/2464 (CSRD), che modifica il regolamento (UE) n. 537/2014, la direttiva 2004/109/CE, la direttiva 2006/43/CE e la direttiva 2013/34/UE e che permette di procedere con l’adeguamento della normativa nazionale.

Il comunicato della presidenza del CdM sottolinea che il provvedimento che è stato approvato tiene tiene conto dei pareri espressi dalle competenti Commissioni delle Camere.

Arriva il decreto legislativo per il recepimento della CSRD

Concretamente arriva un decreto legislativo che appunto recepisce la Corporate Sostenibility Reporting Directive (CSRD) o direttiva 2022/2464/UE, la quale sostituisce la Dichiarazione Non Finanziaria DNF e va a rafforzare gli obblighi di reporting non strettamente finanziario e dunque gli adempimenti relativamente alla presentazione del Bilancio di sostenibilità.

Le principali novità riguardano l’estensione alle Piccole e medie imprese degli obblighi di reporting non finanziario (come dettagliato nel nostro servizio CSRD: le novità che cambiano lo scenario ESG n.d.r.), già presenti per quanto riguarda alcune categorie di imprese di grandi dimensioni, e la sostituzione della rendicontazione non finanziaria con la rendicontazione di sostenibilità.

Questo passaggio è particolarmente rilevante ed è supportato anche dall’introduzione del concetto di Doppia materialità e ha come obiettivo di produrre sia la rendicontazione delle informazioni necessarie alla comprensione dell’impatto dell’impresa sui temi ambientali e sociali, sia la rendicontazione dei fattori con cui tali questioni impattano a loro volta sull’andamento dell’impresa, sui suoi risultati e sulla sua esposizione ai fattori di rischio, ad esempio ai rischi ambientali e sociali.

Benefici indiretti anche per il report di impatto del mondo finanziario

Il Decreto legislativo di recepimento rappresenta un passaggio importante nella direzione della transizione sostenibile delle imprese introducendo una serie di fattori di reporting che vanno nella direzione della completezza informativa, della possibilità di agire a livello di comparabilità dei dati di reporting e in generale della trasparenza a livello di reportistica.

Di fatto si può leggere questo passaggio come un impegno, anche sul piano culturale, alla comunicazione e al contrasto a fenomeni come greenwashing o all’opposto Greenhushing affinché il mercato possa disporre di informazioni sempre più chiare e affidabili in relazione all’impatto delle imprese sui temi ambientali, sociali e di governance ESG. Un passaggio che è destinato a produrre indirettamente benefici anche per quanto attiene alla produzione dei report di impatto da parte del mondo finanziario.

Le principali tappe della CSRD

In grande sintesi i principali passaggi della CSRD possono essere così rappresentati:

Dal 1 gennaio 2024

E’ scattato l’obbligo per le imprese già soggette alla DNF, ovvero le grandi imprese e le organizzazioni madri di grandi gruppi con più di 500 dipendenti che siano enti di interesse pubblico

Dal 1 gennaio 2025

Si attiva l’obbligo per le grandi imprese e per le imprese madri di gruppi di grandi dimensioni che rientrano in almeno due di questi tre parametri:

  • numero dipendenti superiore a 250,
  • fatturato di 50 milioni di euro
  • totale di stato patrimoniale di 25 milioni di euro

Dal 1 gennaio 2026

L’obbligo arriva anche alle Piccole e medie imprese quotate, agli enti creditizi di minori dimensioni, alle imprese di assicurazione e riassicurative

Dal 1 gennaio 2028

In questa fase l’obbligatorietà riguarderà le filiali e le succursali di grandi organizzazioni internazionali basate in paesi extra UE che negli ultimi due esercizi consecutivi hanno prodotto ricavi netti nei mercati UE superiori a 150 milioni di euro, sia in termini di vendita di prodotti sia in termini di erogazione di servizi.

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