Facilitare la comprensione dei rating ESG, renderli più trasparenti e permettere una reale comparabilità: sono questi i principali oobiettivi che stanno alla base del nuovo regolamento approvato dal Consiglio UE sulle attività di rating ambientale, sociale e di governance.
Questo intervento legislativo: Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio UE sulla trasparenza e sull’integrità delle attività di rating ambientale, sociale e di governance (ESG), che modifica il regolamento UE 2019/2088 e UE 2023/2859 (il testo integrale è disponibile QUI n.d.r.) attribuisce un ruolo centrale all’ESMA European Security and Market Authority che avrà il compito di autorizzare e di sorvegliare le ESG rating agency. Autorizzazione e vigilanza riguarderanno in modo particolare gli obblighi di trasparenza, la metodologia utilizzata per la composizione dei rating e naturalmente le fonti dei dati.
Uno degli elementi più importanti del nuovo regolamento è rappresentato dal principio della separazione delle attività commerciali adottato dal Consiglio UE allo scopo di evitare il rischio di possibili conflitti di interesse.
La normativa è stata poi pensata per le imprese fornitrici di rating con sede in UE. Per le realtà che hanno sede in altri paesi extra UE e che intendono operare in Europa è prevista una procedura di autorizzazione dei loro rating da parte di un rating provider ESG autorizzato nell’UE.
Implicazioni del regolamento per i fornitori di rating ESG
L’introduzione del nuovo regolamento sulle attività di rating ESG implica una serie di cambiamenti operativi per i fornitori di questi servizi. Prima di tutto il regolamento richiede che queste realtà ottengano appunto l’autorizzazione dall’ESMA e che procedano con tutti gli adempimenti previsti in termini di dati e informazioni allo scopo di consentire la sua vigilanza diretta.
Questa scelta indirizza tutte i rating provider verso gli stessi standard metodologici e impone una trasparenza nelle procedure adottate. Nello stesso tempo la separazione delle attività commerciali dalle attività legate all’analisi e alla valutazione permette di evitare possibili conflitti di interesse garantendo l’affidabilità e la indipendenza dei rating.
Infine l’obbligo per i fornitori di rating con sede in territori extra-UE di ottenere un avallo da parte di un ente autorizzato UE ha lo scopo di estendere le stesse garanzie predisposte in campo UE a tutte le realtà che operano comunque sul mercato europeo a prescindere dalla loro provenienza.
Il percorso della normativa
Il percorso di questa normativa ha visto un passaggio fondamentale il 13 giugno dello scorso anno quando la Commissione Europea aveva presentato una proposta di regolamento sulle attività di rating ESG. Nell’ambito della procedura legislativa ordinaria il testo aveva visto un accordo in prima lettura del Parlamento europeo con il successivo passaggio al Consiglio.
È prevedibile che questa regolamentazione comporterà una serie di trasformazioni e di riorganizzazioni ma vede l’area UE procedere verso l’obiettivo di creare condizioni di maggiore fiducia da parte degli investitori per quanto attiene agli investimenti sostenibili e di predisporre una valutazione più oggettiva e comparabile delle performance ambientali, sociali e di governance delle aziende sulla base di standard effettivamente riconosciuti e condivisi.