La trasformazione energetica ed ecologica del Green Deal europeo passa dalla creazione di un quadro normativo capace di favorire, stimolare e incoraggiare cittadini, imprese e investitori a scelte ispirate ai principi della sostenibilità. Ed è proprio per questo che l’UE porta una serie di modifiche al regolamento delegato 2017/565 relativamente all’integrazione dei fattori di sostenibilità, alla identificazione dei rischi di sostenibilità e delle preferenze di sostenibilità per quanto attiene ai requisiti organizzativi e alle condizioni di esercizio delle società finanziarie.
Il punto di riferimento per il raggiungimento degli obiettivi del Green Deal è rappresentato dagli accordi di Parigi che fissano tra l’altro un chiaro rafforzamento in termini di risposta ai cambiamenti climatici con un’azione volta a intervenire sul mondo della finanza affinché possa contribuire allo sviluppo di una trasformazione economica basata su progetti a basse emissioni di gas a effetto serra e a una maggiore resilienza nei confronti dei cambiamenti climatici. Una trasformazione che nelle aspirazioni del Green Deal non deve compromettere la competitività dell’economia europea, ma anzi favorire lo sviluppo di nuove forme di competizione.
Il Green Deal del dicembre 2019 ha avviato il disegno di una nuova strategia di crescita con un’economia, un’industria e una rete di servizi in grado di disaccoppiare la crescita economica dall’utilizzo di risorse, ovvero di arrivare alla neutralità climatica entro il 2050. Per raggiungere questo obiettivo l’UE ha avviato un percorso per il coinvolgimento del mondo degli investitori privati verso logiche di finanza sostenibile.
Già nel marzo 2018 è arrivato il Piano d’azione per finanziare la crescita sostenibile che aveva anche lo scopo di favorire un nuovo orientamento dei flussi di capitali verso progetti sostenibili e da quel momento si è reso necessario chiarire e specificare i criteri in base ai quali il mondo della finanza deve identificare e interpretare i fattori di sostenibilità nei confronti dei clienti e potenziali clienti.
Tra questi fattori le imprese di investimento sono chiamate a considerare tutti i rischi finanziari su base continuativa, e tutti i rischi di sostenibilità indicati nel regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento europeo e del Consiglio che, “laddove si verifichino, potrebbero causare un significativo impatto negativo effettivo o potenziale sul valore di un investimento”.
In questo secnario si collocano i provvedimenti di attuazione del Green Deal europeo che sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 2 agosto 2021 con una particolare attenzione su 5 punti qualificanti che impattano direttamente sulle prospettive di sviluppo ESG. (QUI il Regolamento pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea)
- Preferenze di sostenibilità – Il Regolamento delegato (UE) 2021/1253 della Commissione del 21 aprile 2021 che modifica il regolamento delegato (UE) 2017/565 relativamente all’integrazione dei fattori di sostenibilità, ai rischi di sostenibilità e alle preferenze di sostenibilità per le attività delle imprese di investimento;
- Rischi di sostenibilità – Il Regolamento delegato (UE) 2021/1255della Commissione del 21 aprile 2021 che modifica il regolamento delegato (UE) n. 231/2013 relativamente ai rischi di sostenibilità e ai fattori di sostenibilità che devono essere considerati dai gestori di fondi di investimento alternativi ;
- Governance e rischi di sostenibilità – Il Regolamento delegato (UE) 2021/1256della Commissione del 21 aprile 2021 che interviene sul regolamento delegato (UE) 2015/35 relativamento all’integrazione dei rischi di sostenibilità nellìa,bito della governance delle imprese di assicurazione e di riassicurazione;
- Preferenze di sostenibilità per i prodotti assicurativi – Il Regolamento delegato (UE) 2021/1257della Commissione del 21 aprile 2021 modifica i regolamenti delegati (UE) 2017/2358 e (UE) 2017/2359 in relazione all’integrazione delle preferenze di sostenibilità, dei fattori di sostenibilità e dei rischi di sostenibilità nell’ambito dei criteri governo dei prodotti delle imprese di assicurazione e dei distributori di prodotti assicurativi
- Governance di sostenibilità – La Direttiva delegata (UE) 2021/1269della Commissione del 21 aprile 2021 che modifica la direttiva delegata (UE) 2017/593 per quanto riguarda l’integrazione dei fattori di sostenibilità negli obblighi di governance dei prodotti;
In questo modo si arriva a chiarire che le attività di consulenza delle imprese finanziarie e i servizi di gestione del portafoglio devono essere organizzate in modo da fornire ai clienti informazioni precise sulle preferenze di investimento e sulle preferenze di sostenibilità per garantire la possibilità ai clienti di valutare sia i propri obiettivi finanziari sia gli obiettivi in termini di sostenibilità. A questo scopo le imprese di investimento dovranno includere i fattori di sostenibilità nel processo di consulenza e nella gestione del portafoglio evitando tutti i possibili rischi di greenwashing.
In questo senso si colloca il richiamo alla necessità di spiegare la distinzione tra gli strumenti finanziari che perseguono investimenti sostenibili investendo in attività economiche considerate ecosostenibili ai sensi del regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, in investimenti sostenibili ai sensi dell’articolo 2, punto 17, del regolamento (UE) 2019/2088, e che nello stesso tempo sono in grado di valutare gli effeti negativi sui fattori di sostenibilità, rispetto ad altri strumenti finanziari che non rispondono a queste caratteristiche.