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Piano Transizione 5.0: cosa cambia per green e digital



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Il Decreto PNRR nel quale rientrano le regole del nuovo Piano Transizione 5.0, introduce una serie di novità e di incentivi rilevanti anche per quanto attiene l’innovazione digitale e il contributo ai target di sostenibilità in particolare nell’ambito dell’efficienza energetica

Pubblicato il 28 feb 2024



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Con il decreto PNRR dello scorso 26 febbraio arrivano anche le regole del nuovo Piano Transizione 5.0. L’articolo 41 del Decreto legge, che contiene “Ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza” rappresenta la bozza – non definitiva – nella quale sono però indicati i principi che guideranno questa nuova fase del Piano.

Per una visione completa ed esaustiva del decreto e del Piano suggeriamo la lettura del servizio di InnovationPost: Piano Transizione 5.0, tutti i dettagli del nuovo incentivo pensato per agevolare il risparmio energetico. In questo articolo ci soffermeremo sugli aspetti del Piano che possono avere un impatto rilevante in merito allo sviluppo di una produzione sostenibile, alla transizione energetica e alle trasformazioni che possono impattare sui rating ESG.

Beni strumentali, formazione e competenze

Va sottolineato che oltre agli investimenti in beni strumentali, il Piano è orientato anche alla formazione dei lavoratori e allo sviluppo di competenze (green skill) e che l’accesso agli incentivi è subordinato a una serie di condizioni che indicano già in modo esplicito il ruolo che il Piano può svolgere in chiave di transizione sostenibile.

Gli investimenti devono essere effettuati in almeno uno dei beni strumentali materiali e immateriali previsti agli allegati A e B del piano Transizione 4.0. I beni devono essere interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura. Si deve trattare di beni che devono far parte di un progetto di innovazione in grado di abilitare una riduzione dei consumi energetici. Più nello specifico la riduzione dei consumi deve raggiungere almeno il 3% dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale oppure ad almeno il 5% dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento.

Un altro tema rilevante (anche) per le logiche di sostenibilità si deve cogliere nell’allegato (B), dedicato ai software, nel quale è prevista l’ammissibilità agli incentivi anche per software, sistemi, piattaforme o applicazioni per l’intelligenza degli impianti che garantiscono il monitoraggio continuo e la visualizzazione dei consumi energetici e dell’energia autoprodotta e autoconsumata, o che permettono di introdurre meccanismi di efficienza energetica, attraverso la raccolta e l’elaborazione dei dati anche provenienti dalla sensoristica IoT di campo (es. Energy Dashboarding); oltre ai software relativi alla gestione di impresa. Ovvero sistemi di monitoraggio dei consumi che rientrano nell’ambito di un più ampio sistema ERP.

Il piano si rivolge a tutte le imprese che effettuano “nuovi investimenti in strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, nell’ambito di progetti di innovazione che conseguono una riduzione dei consumi energetici“, senza distinzione di forma giuridica, settore, dimensione o regime fiscale. Occorre poi aggiungere tra i requisiti il rispetto delle norme sulla sicurezza e i contributi previdenziali e la esclusione delle realtà in difficoltà finanziaria o che hanno ricevuto sanzioni interdittive.

In base all’accoro siglato con la UE oltre alla linea dedicata ai beni strumentali, il Piano si estende ad altre due linee dedicate ai sistemi per autoproduzione e autoconsumo di energia e alla formazione. Più nello specifico le risorse previste pari a 6,3 miliardi comprendono 3.780 milioni per i beni strumentali, 1.890 milioni per autoconsumo e autoproduzione, 630 milioni per la formazione.

Il ruolo chiave dell’efficienza energetica

Per beneficiare degli incentivi per autoconsumo e autoproduzione gli investimenti devono essere parte integrante di un progetto di innovazione nel quale rientrano anche beni strumentali. Nel caso di progetti di valore superiore ai 40.000 euro, è previsto un credito d’imposta anche per i “beni materiali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo, a eccezione delle biomasse, compresi gli impianti per lo stoccaggio dell’energia prodotta”.

Per quanto attiene ai moduli fotovoltaici, l’incentivo riguarda solo i pannelli prodotti negli Stati membri dell’Unione europea con efficienza pari ad almeno il 21,5%. La situazione migliora e si prevede una maggiorazione del 120% e del 140% nel caso di pannelli a maggiore efficienza previsti dal Decreto Energia: si arriva a 120% per i moduli fotovoltaici con celle (prodotti negli Stati membri dell’Unione europea) con un’efficienza a livello di cella almeno pari al 23,5 per cento; e al 140% per i moduli (prodotti negli Stati membri dell’Unione europea) con un’efficienza di cella almeno pari al 24,0 per cento. In questo modo si raggiunge un incentivo che può arrivare al 63% (45% di aliquota massima del Transizione 5.0 con la maggiorazione del 140% della base imponibile) dove la maggiorazione è applicabile sulla sola parte relativa ai pannelli fotovoltaici.

Acquisizione e consolidamento di competenze

Relativamente ai temi della formazione rientrano in questo ambito gli investimenti per fare formazione al personale laddove siano finalizzati all’acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la transizione digitale ed energetica dei processi produttivi nel limite del 10% degli investimenti effettuati nei beni strumentali e fino a un massimo di 300 mila euro con il vincolo che si deve trattare di investimenti verso soggetti esterni individuati con decreto del Ministro delle imprese e del Made in Italy.

Per quanto attiene alle aliquote segnaliamo solo (e raccomandiamo ancora una volta la lettura del servizio di InnovationPost) che possono essere maggiorate di 1,2 o 1,4 volte considerando quanto stabilito in relazione ai pannelli fotovoltaici ad elevata efficienza. La casistica considerata prevede una serie di benefici ulteriori nel caso in cui raggiungano riduzioni dei consumi energetici non inferiori al 3% della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale o riduzioni non inferiori al 5% dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento. Le altre casistiche considerate riguardano il raggiungimento di una riduzione superiore al 6% dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale o una riduzione superiore al 10% dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento; e altri benefici ancora nel caso in cui l’investimento permetta di raggiungere una riduzione superiore al 10% dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale o, in alternativa, di riduzione superiore al 15% dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento.

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