Energy transformation

Comunità Energetiche Rinnovabili, i malintesi da evitare



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Come affrontare in modo consapevole le scelte legate alle prospettive delle CER, Comunità Energetiche Rinnovabili alla luce delle reali esigenze e delle reali necessità energetiche di una impresa

Pubblicato il 6 mar 2024



Comunità energetiche: quali prospettive
Paolo Quaini, Partner di Intellera Consulting

Le Comunità Energetiche Rinnovabili (CER) sono diventate un argomento di interesse e discussione ricorrente tra pubbliche amministrazioni, cittadini e imprese, in particolare in queste ultime settimane che hanno visto definito un primo quadro completo e organico di norme, con l’emanazione del Decreto CER da parte del MASE (Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica) il 23/1/2024, la modifica al Testo Integrato dell’Autoconsmuo Diffuso (TIAD) del 30/1/2024 da parte dell’ARERA (Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente) e l’approvazione da parte del MASE delle Regole Tecniche del GSE (Gestore dei Servizi Energetici) in data 23/2/2024.

La scelta strategica della condivisione dell’energia

L’Europa spinge da tempo i Paesi membri a legiferare nella direzione della condivisione dell’energia, identificando in essa un potente strumento di democratizzazione delle scelte energetiche, ossia di responsabilizzazione degli utilizzatori finali ad agire in prima persona per sopperire ai propri fabbisogni di energia con fonti rinnovabili locali e aiutare in questo modo il gestore centrale a rendere più resiliente e sostenibile il sistema energetico.

In questa direzione va la Direttiva RED II 2018/2001 (successivamente integrata dalla Direttiva Mercato del 2019), che intende stimolare l’indipendenza energetica sfruttando le risorse rinnovabili disponibili localmente, promuovere i principi di sharing economy nell’energia e permettere il raggiungimento degli obiettivi ambientali, di indipendenza energetica e di competitività dell’Unione Europea. Coerentemente, il principio fondante delle CER è la volontà di valorizzare la decentralizzazione della produzione di energia introdotta grazie al diffondersi delle fonti rinnovabili distribuite – tipicamente fotovoltaico ed eolico – anche attraverso una nuova «dimensione sociale»: con le CER, i componenti degli ecosistemi territoriali possono essere direttamente responsabili delle scelte energetiche locali, ambito dal quale erano esclusi nel gioco dei tradizionali meccanismi di pianificazione pubblica centralizzata.

Il battage pubblicitario che sta accompagnando la produzione normativa di questo periodo fa bene al nostro Paese perché aumenta la consapevolezza della possibilità di una responsabilità collettiva rispetto al problema dell’ambiente e dell’energia. Infatti, grazie appunto alle energie rinnovabili decentralizzate, in primis il fotovoltaico, è possibile condividere localmente tra cittadini, piccole-medie imprese e pubblica amministrazione l’energia prodotta da coloro che hanno disponibilità di spazi (tetti in primis) esposti correttamente all’irraggiamento del sole. La comunicazione di queste settimane, troppo spesso sommaria e dimentica della complessità dei temi legati all’energia, rischia però di generare due malintesi, uno esplicito e uno implicito, da evitare.

L’equivoco esplicito

È facile “fare una Comunità Energetica Rinnovabile”. La costituzione di una CER non è affatto semplice; in estrema sintesi, per realizzarla occorrono almeno uno studio di fattibilità relativo ai potenziali componenti della CER per evitare che i costi superino i benefici attesi, costituirsi in una forma giuridica, identificare un “esperto in temi dell’energia” tra i partecipanti che si occupi dell’amministrazione e/o di acquisire sistemi di gestione informatizzati e gestire l’organizzazione nel tempo, in particolare mantenendo economicamente sostenibile l’iniziativa per tutti alla luce del fatto che gli ingressi e le uscite dalla forma societaria prescelta devono – per legge – essere totalmente liberi.

L’equivoco implicito

La Comunità Energetica Rinnovabile è la sola forma di condivisione di energia che io – cittadino, impresa o Pubblica Amministrazione – posso considerare per contribuire alla lotta al cambiamento climatico e migliorare il mio profilo economico-finanziario.

La CER è una delle numerose opzioni/configurazioni con le quali è possibile per tutti ridurre i costi e migliorare l’impronta ambientale: per una scelta ottimale occorre avere conoscenza delle varie possibilità. Innanzitutto, è utile ricordare che è ormai comunemente condiviso il mantra delle politiche EU in tema di energia e ambiente “efficiency first”. Infatti, la prima responsabilità di ciascuno è non sprecare risorse o, detto in altri termini, non usare energia che non serve. È il caso comune di dispersioni e/o perdite, sistemi di riscaldamento/raffrescamento e/o illuminazione che non tengono conto della presenza delle persone o che eccedono i limiti della normativa, macchinari e attrezzature vetusti ed inefficienti che consumano percentuali superiori significative di energia rispetto ai modelli commercializzati, ecc. La somma di questi comportamenti e strumenti irrazionali comporta non solo maggiore impatto sull’ambiente ma, soprattutto, maggiore costo dell’energia e quindi minore competitività del sistema.

Una volta escluso che il fotovoltaico che si va ad installare fornisca energia per “usi impropri” (nel caso, evidentemente, configurerebbe una bizzarra situazione di una “fonte rinnovabile irrazionale”), allora si possono analizzare le varie possibilità che la normativa dell’energia oggi consente.

Uno guardo alle possibili alternative

Oltre all’autoproduzione che ciascuno può fare installando un impianto fotovoltaico sul tetto collegato al proprio contatore (con o senza impianto di stoccaggio di energia per massimizzare l’autoconsumo), il citato Testo Integrato dell’Autoconsumo Diffuso (TIAD) ha ampliato lo spettro di possibilità prevedendo:

  • Condivisioni in forma fisica: “autoconsumo fisico a distanza” con connessione diretta, che rende possibile collegare fisicamente un impianto con un punto di consumo distante non più di 10km,
  • Condivisione in forma virtuale: “autoconsumo virtuale a distanza” da parte della stessa azienda/PA, che consente di collegare virtualmente impianti e punti di consumo della stessa entità purché collocati nella stessa zona rilevante per la distribuzione elettrica (cabina primaria), “autoconsumo collettivo” che permette la condivisione dell’energia di un impianto realizzato sul tetto o nella zona limitrofa di un edificio con tutti i “condòmini” residenti in quell’edificio, “Comunità Energetiche-CER” per condividere virtualmente l’energia prodotta e consumata da diversi impianti e punti di consumo di soggetti collocati nella stessa zona rilevante per la distribuzione elettrica (cabina primaria) costituitisi in forma societaria.

Questa varietà di strumenti, da un lato, crea «competizione/confusione normativa» per i clienti finali non esperti di questa materia; dall’altro, apre importanti opportunità sia per i titolari di impianti di produzione che per i consumatori finali.

Quali criteri adottare per scegliere in modo consapevole

Sulla base di questo ragionamento, si evidenziano alcune conclusioni. Innanzitutto, che la prima responsabilità di ciascuno è non usare l’energia che non serve, l’efficienza energetica è il primo passo di ogni scelta energetica. E poi che la Comunità Energetica non è il solo strumento disponibile per la condivisione dell’energia, ma è la configurazione più articolata e complessa tra quelle rese possibili dalla nuova normativa.

Altre configurazioni possono essere più efficaci, meno costose, meno complesse. La scelta va ponderata rispetto ai requisiti soggettivi e oggettivi di ogni caso e a obiettivi di breve e di lungo termine, considerando costi, benefici e rischi di ciascuna. Affrontare questa materia senza un adeguato supporto professionale potrebbe condurre a scegliere configurazioni non ottimali (perdita di valore) sia nel breve che nel lungo termine.

Nella tabella che segue viene riportata una estrema sintesi semplificata delle configurazioni presentate con possibilità, vincoli ed eccezioni da approfondire secondo i riferimenti normativi.

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