Una opportunità per le imprese energivore che deve essere valutata e preparata come una decisione aziendale strategica che impatta sugli obiettivi legati alla transizione energetica e alla decarbonizzazione. Come previsto dal Decreto Energy Release 2.0 (Decreto Ministeriale 23 luglio 2024 n. 268 n.d.r.) il Gestore dei Servizi Energetici GSE ha predisposto il Bando per l’assegnazione dell’energia elettrica nella disponibilità dello stesso GSE.
Il Bando è accessibile direttamente QUI e mette a disposizione, in sintesi, le seguenti informazioni di riferimento (come indicato da GSE sul proprio sito accessibile QUI):
- il volume di energia elettrica che può essere messa a disposizione da GSE con le informazioni legate alle Garanzie di Origine
- il profilo di cessione contrattuale dell’energia oggetto di anticipazione da parte del GSE
- il prezzo di cessione
- le specifiche legate alle modalità di accesso dei clienti finali energivori, che possono aderire sia come imprese singole sia in forma aggregata
- i criteri per la determinazione della capacità di generazione da fonti rinnovabili che dovrà essere prodotta, anche tramite terzi, da parte dei clienti finali energivori, in funzione del volume di energia elettrica oggetto del contratto di anticipazione
- gli schemi dei contratti di anticipazione e restituzione e le garanzie richieste
Il Bando Energy Release 2.0 in dettaglio
Il Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A. ha stabilito le regole che governano il meccanismo di sviluppo di nuova capacità di generazione di energia elettrica da fonti rinnovabili relativi per conseguire gli obiettivi previsti dal Decreto Energy Release 2.0. (vai QUI per la lettura integrale del Decreto n.d.r.).
Potranno esprimere una manifestazione di interesse le aziende energivore, ovvero le realtà iscritte nell’elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica istituito presso la CSEA – Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali. L’elenco è consultabile da questo LINK.
Le imprese potranno aderire sia singolarmente sia in forma aggregata unitamente ad altre aziende o potranno avvalersi di aziende terze che potranno agire come controparte del GSE nell’ambito del contratto di anticipazione e del contratto di restituzione.
Nell’ambito del meccanismo dell’Energy Release 2.0 ci sono due aspetti particolarmente importanti da mettere in evidenza:
- la nuova capacità di generazione di energia potrà essere realizzata anche grazie a soggetti terzi
- la piena attuazione del decreto prevede che le imprese energivore possano richiedere a GSE l’anticipazione di una quota parte delle quantità di energia elettrica rinnovabile, ovviamente nella disponibilità del GSE con le relative Garanzie di Origine. L’anticipazione di energia può essere predisposta e organizzata per un periodo di trentasei mesi.
Questi due aspetti possono rappresentare una importantissima leva decisionale verso l’adozione di energie rinnovabili anche per quelle aziende che non sono oggi nella condizione di predisporre e attuare investimenti in infrastrutture produttive, pur essendo imprese energivore e pur potendo trarre importanti vantaggi dall’utilizzo di energie rinnovabili.
Gli adempimenti fondamentali per l’attuazione del meccanismo Energy Release 2.0: le domande principali
Quando si può presentare la domanda per partecipare alla procedura di assegnazione?
Entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del Bando e dunque nel periodo compreso tra le ore 12.00 del 14 novembre 2024 fino alle ore 12.00 del 13 gennaio 2025. In questo periodo i clienti finali energivori possono presentare una manifestazione di interesse a partecipare alla procedura di assegnazione dell’energia elettrica nella disponibilità dal GSE.
Come avviene l’anticipazione dell’energia da parte del GSE?
L’anticipazione dell’energia elettrica si attiva tramite una procedura di assegnazione e attraverso la definizione e stipula di contratti di anticipazione con il GSE.
Chi può partecipare al meccanismo?
L’accesso alla procedura di assegnazione è riservata alle imprese energivore, ovvero alle aziende iscritte nell’elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica istituito presso la CSEA relativamente all’anno 2024.
La manifestazione di interesse può essere presentata anche dalle aziende che risultino in fase di istruttoria presso CSEA. È importante verificare la congruenza tra i dati riportati in visura camerale e quelli riportati nell’elenco CSEA. Eventuali disallineamenti potrebbero ostacolare la manifestazione di interesse.
Le aziende devono aderire singolarmente o possono organizzarsi in forme di aggregazione?
È possibile una partecipazione in forma aggregata. Le imprese energivore che hanno in corso un contratto di aggregazione devono individuare e nominare un soggetto aggregatore che sia nella condizione di agire come controparte sia per quanto riguarda il contratto di anticipazione e sia per quanto attiene al contratto di restituzione
Qual è il volume di energia nella disponibilità del GSE per l’attuazione del Decreto Energy Release 2.0?
L’energia elettrica nella disponibilità del GSE dedicata al meccanismo Energy Release 2.0 è pari a 23 TWh/anno per ogni anno di validità del contratto di anticipazione.
Questa energia sarà messa a disposizione in forma anticipata unitamente alle Garanzie di Origine richieste
Qual è il prezzo di cessione stabilito?
Il prezzo è stato fissato in 65 €/MWh ed è stato stato determinato tenendo conto del costo efficiente medio di produzione di energia rinnovabile da impianti di dimensione di scala efficiente che utilizzano tecnologie mature competitive
Quali impegni assume un’azienda energivora con la sottoscrizione del contratto di anticipazione?
Sia che si tratti di un’azienda finale, sia nel caso di un’aggregazione di imprese con la firma del contratto di anticipazione le aziende si impegnano a:
- Sottoscrivere direttamente uno o più contratti di restituzione del volume di energia assegnato e delle garanzie di origine di una durata di 40 mesi a partire dalla data di sottoscrizione del contratto di anticipazione;
- Di far sottoscrivere al soggetto terzo in rappresentanza della eventuale aggregazione questo stesso impegno.
- Di sottoscrivere un contratto di restituzione per ciascun impianto nel caso in cui il cliente finale intenda procedere alla restituzione attraverso una pluralità di impianti con cui si è realizzata la nuova capacità;
- Di far sottoscrivere a un eventuale soggetto terzo nel caso di aggregazioni questo stesso impegno.
Ci sono altri adempimenti?
Sì, i contratti di approvvigionamento a termine per l’energia rinnovabile eventualmente stipulati devono essere registrati sulla piattaforma gestita dal Gestore dei Mercati Energetici GME, secondo il Regolamento della Bacheca dei contratti di lungo termine di energia da fonti rinnovabili (la cosiddetta Bachehca PPA n.d.r.) accessibile da questo LINK.
Quali caratteristiche devono avere le strutture per la generazione di nuova energia rinnovabile?
La nuova capacità di generazione di energia deve essere realizzata attraverso diverse modalità:
- Tramite la installazione di nuovi impianti fotovoltaici, eolici o idroelettrici di potenza minima pari a 200 kW ciascuno;
- Tramite il potenziamento o attraverso interventi di rinnovamento di impianti fotovoltaici, eolici o idroelettrici che consentano un incremento di potenza pari almeno a 200 kW;
- In ogni caso la nuova capacità produttiva si deve riferire a impianti o a interventi di rinnovo che devono entrare in esercizio successivamente alla data di sottoscrizione del contratto di anticipazione;
Quali sono le regole previste per la “restituzione” dell’energia anticipata?
Con l’entrata in esercizio del nuovo impianto o con la riattivazione dell’impianto potenziato o rinnovato l’azienda energivora, l’aggregatore o il soggetto terzo deve stipulare con GSE un contratto di restituzione, della durata pari a 20 anni, con oggetto la restituzione dell’energia mediante i seguenti criteri:
- se la nuova capacità di generazione da fonti rinnovabili è realizzata tramite una pluralità di impianti la restituzione dovrà avvenire sulla base di un contratto sottoscritto per ciascun impianto
- il contratto di restituzione deve prevedere una potenza della stessa entità oggetto dell’anticipazione anche nel caso di molteplicità di impianti
- nella eventualità in cui la restituzione sia riferita a una quota parte della potenza degli impianti, l’energia elettrica ceduta al GSE è determinata sulla base di un piano che prevede la ripartizione pro quota in ciascun periodo rilevante basato sulla potenza contrattualizzata
- il prezzo di restituzione corrisponde al prezzo di cessione (ovvero al prezzo determinato tenuto conto del costo efficiente unitario di produzione di energia rinnovabile da impianti di dimensione di scala efficiente che utilizzano tecnologie mature competitive)
- Per il prezzo di restituzione non è prevista una rivalutazione per l’inflazione mentre si considera la previsione relativa all’applicazione di indicizzazioni durante il periodo di restituzione, ove prevista negli schemi di contratto tipo utilizzati dal GSE per il supporto alla produzione di energia rinnovabile
- la produzione attesa dell’impianto o degli impianti, per la quota parte oggetto di restituzione, dovrà essere messa a disposizione dal cliente finale energivoro o dal soggetto terzo sul mercato elettrico gestito dal GME
- per l’energia elettrica relativa alla potenza oggetto di restituzione, autoconsumata in sito il contratto di restituzione prevede la regolazione tra il cliente finale energivoro e il GSE dell’importo pari al prodotto tra il volume di energia prodotta e autoconsumata e il differenziale tra il prezzo del mercato organizzato e il prezzo di restituzione
Come viene gestita l’energia elettrica prodotta dai nuovi impianti?
L’energia elettrica prodotta resta nella disponibilità dell’azienda energivora, dell’aggregatore o del soggetto terzo che supporta le imprese che, per la quota parte immessa in rete, la rende disponibile sul mercato elettrico gestito dal GME.
Come sono gestiti gli importi al GSE?
Nella gestione del contratto di restituzione, gli importi dovuti al GSE qualora non fossero pagati, saranno gestiti in forma di compensazione con eventuali incentivi. Nella eventualità in cui non fosse risolta la posizione debitoria, GSE si riserva la facoltà di subentrare come Utente del Dispacciamento per tutta l’energia immessa in rete dall’impianto. Con questa modalità GSE gestirà questa energia sui mercati elettrici gestiti dal GME nel rispetto della restituzione dell’intera quota di energia oggetto del contratto di restituzione.
Quali scenari possono presentarsi nella gestione delle procedure di assegnazione?
Nell’ambito della procedura di assegnazione si può presentare la eventualità di una richiesta di energia elettrica superiore alla quantità di energia disponibile attraverso GSE. In questo caso sarà la stessa GSE a riproporzionare le quantità in proporzione alle richieste di anticipazione presentate;
Adempimenti per l’accesso alla procedura di assegnazione
L’accesso alla procedura di assegnazione è riservata alle imprese energivore, ovvero alle aziende iscritte nell’elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica istituito presso la CSEA relativamente all’anno 2024.
La manifestazione di interesse può essere presentata anche dalle aziende che risultino in fase di istruttoria presso CSEA. È importante verificare la congruenza tra i dati riportati in visura camerale e quelli riportati nell’elenco CSEA. Eventuali disallineamenti potrebbero ostacolare la manifestazione di interesse.
Come si può partecipare?
Potranno partecipare al meccanismo sia le imprese energivore singole, sia le aggregazioni di imprese, sia soggetti terzi che siano nella condizione di agire come controparte del GSE nell’ambito del contratto di anticipazione e del contratto di restituzione.