Economia circolare

UE, packaging: accordo provvisorio per più sostenibilità e meno rifiuti



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Il Parlamento e il Consiglio dell’UE hanno raggiunto un accordo provvisorio su una proposta di regolamento per ridurre, riutilizzare e riciclare gli imballaggi affinché siano resi più sicuri e sostenibili

Pubblicato il 7 mar 2024



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Secondo le stime, il packaging genera un fatturato di 370 miliardi di euro nell’Unione Europea: si tratta di un settore di notevole complessità e importanza economica ma anche una fonte di rifiuti in costante aumento, che in UE è passata da 66 milioni di tonnellate nel 2009 a 84 milioni di tonnellate nel 2021. Ogni europeo ha generato 188,7 kg di rifiuti di imballaggio nel 2021, una cifra destinata ad aumentare a 209 kg nel 2030 senza misure correttive.

E’ dunque fondamentale intervenire per guidare l’Europa verso un modello di economia circolare, pulita e sostenibile, in linea con i dettami del Green Deal europeo. In questa direzione, qualche giorno fa la presidenza del Consiglio e i rappresentanti del Parlamento europeo hanno raggiunto un accordo politico provvisorio su un nuovo pacchetto di regole indirizzato a ridurre, riutilizzare e riciclare gli imballaggi nell’ottica della Circular Economy.

Consiglio e Parlamento si accordano per ridurre l’impatto ambientale del packaging

Le nuove misure prendono in considerazione l’intero ciclo di vita del packaging con il fine di rendere gli imballaggi utilizzati nell’UE più sicuri e sostenibili. Per questo, si richiede che tutti gli imballaggi siano riciclabili e che la presenza di sostanze nocive sia ridotta al minimo.

La proposta stabilisce inoltre requisiti di armonizzazione dell’etichettatura per rendere più trasparenti e chiare le informazioni trasmesse ai consumatori. E in linea con la gerarchia dei rifiuti, mira a ridurre significativamente la produzione di rifiuti di imballaggio fissando obiettivi vincolanti di riutilizzo, limitando alcuni tipi di imballaggi monouso e imponendo agli operatori economici di limitare al minimo il packaging non strettamente necessario.

L’accordo provvisorio sarà ora sottoposto all’approvazione dei rappresentanti degli Stati membri in seno al Consiglio (Coreper) e alla commissione per l’ambiente del Parlamento. Se approvato, il testo dovrà essere formalmente adottato da entrambe le istituzioni, prima di poter essere pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’UE ed entrare in vigore. Il regolamento si applicherà a partire da 18 mesi dopo la data di entrata in vigore.

La battaglie UE per la sostenibilità del packaging

Nonostante un incremento nei tassi di riciclo all’interno dell’UE, la quantità di rifiuti prodotti dal packaging sta crescendo a un ritmo più veloce rispetto a quella riciclata. Negli ultimi dieci anni, si è registrato un aumento del 25% nei rifiuti da imballaggio, con una previsione di crescita del 19% entro il 2030 se non verranno intraprese azioni correttive. Per quanto riguarda specificamente i rifiuti da imballaggi in plastica, si stima un incremento del 46% entro il 2030.

La direttiva attuale dell’UE su packaging e rifiuti di imballaggio, adottata per la prima volta nel 1994 e poi modificata diverse volte, stabilisce normative affinché gli stati membri dell’UE assicurino che gli imballaggi immessi sul mercato rispettino determinati requisiti e adottino misure per prevenire e gestire i rifiuti di imballaggio, con l’obiettivo di raggiungere traguardi specifici di riciclaggio.

Alla luce di diverse valutazioni che hanno evidenziato il fallimento nella riduzione dell’impatto ambientale negativo del packaging, nel novembre 2022, la Commissione ha presentato una proposta di regolamento che sostituirebbe la direttiva esistente. Il Parlamento e il Consiglio hanno adottato le loro posizioni sul regolamento proposto rispettivamente nel novembre e dicembre del 2023.

Meno imballaggi e restrizioni su certi formati

L’accordo provvisorio stipulato tra Parlamento europeo e Consiglio dell’UE stabilisce anzitutto obiettivi di riduzione del packaging (5% entro il 2030, 10% entro il 2035 e 15% entro il 2040) e obbliga i paesi dell’UE di ridurre in particolare la quantità di rifiuti di imballaggio in plastica.

Le nuove disposizioni puntano a eliminare gli imballaggi superflui stabilendo un limite massimo di spazio vuoto del 50% per gli imballaggi multipli, destinati al trasporto e al commercio online. Inoltre, obbligano produttori e importatori a minimizzare peso e volume degli imballaggi, fatta eccezione per quelli il cui design e modello sono tutelati da diritti di proprietà intellettuale (purché tale tutela fosse attiva alla data di entrata in vigore del regolamento).

Inoltre, l’accordo prevede di imporre un divieto dal 1° gennaio 2030 a certi formati di imballaggio in plastica monouso, come quelli per frutta e verdura fresca non trasformata, per cibi e bevande consumati nei bar e ristoranti, condimenti, salse all’interno del settore HORECA, per i piccoli prodotti cosmetici e da toeletta nel settore ricettivo (ad esempio flaconi di shampoo o lozioni per il corpo).

I deputati hanno anche garantito un divieto sui sacchetti di plastica molto leggeri (inferiori a 15 micron), a meno che non siano necessari per motivi igienici o come imballaggio primario per alimenti sfusi, al fine di prevenire lo spreco alimentare.

Per prevenire effetti nocivi sulla salute, il testo dell’accordo provvisorio prevede l’introduzione di un divieto sull’uso delle cosiddette “sostanze chimiche eterne” (sostanze alchiliche per- e polifluorurate o PFAS) negli imballaggi a contatto con gli alimenti.

Packaging: target di riutilizzo ed esenzioni

Il testo stabilisce poi nuovi obiettivi vincolanti per il riutilizzo da raggiungere entro il 2030 e obiettivi indicativi per il 2040. Gli obiettivi variano in base al tipo di imballaggio utilizzato dagli operatori: bevande alcoliche e non alcoliche (esclusi vino e vini aromatizzati, latte e altre bevande altamente deperibili), imballaggi per il trasporto e la vendita (esclusi gli imballaggi per merci pericolose o per attrezzature di grandi dimensioni e gli imballaggi flessibili a contatto diretto con gli alimenti) e imballaggi raggruppati. Generalmente, gli imballaggi in cartone sono esentati da tali requisiti.

L’accordo introduce una deroga generale rinnovabile ogni cinque anni dal raggiungimento degli obiettivi di riutilizzo sotto specifiche condizioni, incluse le seguenti:

  • lo stato membro esentato supera del 5% gli obiettivi di riciclaggio fissati per il 2025 e si prevede che supererà del 5% gli obiettivi di riciclo per il 2030;
  • lo stato membro esentato è sulla buona strada per raggiungere i propri obiettivi di prevenzione dei rifiuti;
  • gli operatori hanno adottato piani aziendali di prevenzione dei rifiuti e di riciclo che contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi di prevenzione dei rifiuti e di riciclo stabiliti nel regolamento.

Le nuove norme esentano anche le microimprese dal conseguimento di tali obiettivi e introducono la possibilità per gli operatori economici di costituire pool di un massimo di cinque distributori finali per raggiungere gli obiettivi di riutilizzo delle bevande.

Opzioni di re-fill per i consumatori

I colegislatori hanno stabilito l’obbligo per le imprese di asporto di offrire ai clienti la possibilità di portare i propri contenitori da riempire con bevande fredde o calde o cibi pronti, senza costi aggiuntivi. Inoltre, entro il 2030, le attività di asporto dovranno sforzarsi di offrire il 10% dei prodotti in formati di packaging adatti al riutilizzo.

Inoltre, su richiesta del Parlamento, gli Stati membri sono tenuti a incentivare ristoranti, mense, bar, caffetterie e servizi di catering a servire acqua del rubinetto (dove disponibile, gratuitamente o per una piccola tariffa di servizio) in un formato riutilizzabile o ricaricabile.

Imballaggi riciclabili: cosa prevede l’accordo provvisorio

L’accordo provvisorio mantiene gli obiettivi principali per il 2030 e il 2040 per quanto riguarda il contenuto minimo di materiale riciclato negli imballaggi di plastica. I colegislatori hanno convenuto di esentare da tali obiettivi gli imballaggi di plastica compostabili e gli imballaggi la cui componente di plastica rappresenta meno del 5% del peso totale dell’imballaggio.

La Commissione dovrà riesaminare l’attuazione degli obiettivi per il 2030 e valutare la fattibilità degli obiettivi per il 2040. L’accordo invita inoltre la Commissione a valutare, tre anni dopo l’entrata in vigore del regolamento, lo stato dello sviluppo tecnologico degli imballaggi di plastica a base biologica e, sulla base di tale valutazione, a stabilire requisiti di sostenibilità per il contenuto biologico negli imballaggi di plastica.

Disposizioni per migliorare la raccolta dei rifiuti

In base alle nuove norme, entro il 2029 gli Stati membri dovranno garantire la raccolta differenziata di almeno il 90% all’anno delle bottiglie di plastica monouso e dei contenitori metallici per bevande. Per raggiungere tale obiettivo, sono tenuti a istituire sistemi di restituzione su cauzione (Deposit return systems, DRS) per tali formati di imballaggio.

I colegislatori hanno convenuto di aggiungere un’esenzione dall’obbligo di introdurre un DRS per gli Stati membri se raggiungono un tasso di raccolta differenziata superiore all’80% nel 2026 e se presentano un piano di attuazione con una strategia per conseguire l’obiettivo generale di raccolta differenziata del 90%.

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