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Prodotti biologici: quali modifiche alla normativa introduce il Regolamento 848/2018

Il Regolamento (UE) n. 848 del 2018, che sarebbe dovuto entrare in vigore lo scorso gennaio 2021, è stato posticipato, in forza della proroga, al gennaio 2022. Dall’analisi normativa, esaminiamo le modificazioni che lo stesso porterà alla etichettatura dei prodotti biologici

Pubblicato il 18 Mag 2021

Chiara Ponti

avvocato, privacy specialist e diritto delle nuove tecnologie

Fulvia Rosso

PhD in Scienze Agrarie, Forestali ed Agroalimentari

agricoltura biologica

Il Regolamento (UE) n. 848 del 2018, che sarebbe dovuto entrare in vigore lo scorso gennaio 2021, è stato posticipato, in forza della proroga, al gennaio 2022. Dall’analisi normativa, intendiamo soffermarci sulle modificazioni che lo stesso porterà alla etichettatura dei prodotti biologici. Tre sono sostanzialmente i momenti storici in cui l’agricoltura biologica ha subito delle importanti evoluzioni a livello normativo durante i quali si è assai affinata la nozione di base con conseguenze sul piano giuridico ed applicativo

Agricoltura biologica, evoluzioni della normativa

Il primo momento risale al lontano 1991, anno in cui è stata attribuita al settore una disciplina giuridica, allorquando da un lato si è positivizzato il fatto che i prodotti biologici avessero già un loro specifico mercato, in assenza tuttavia di disciplina, e in quegli anni la richiesta degli stessi subiva un sensibile incremento; dall’altro, in considerazione della minor resa che la produzione biologica offriva sul mercato cedendola a prezzi ben più alti, con lo scopo di «svolgere una funzione nel quadro del riorientamento della politica agricola comune per quanto attiene alla realizzazione di un migliore equilibrio tra l’offerta e la domanda di prodotti agricoli». Così testualmente si leggeva nel considerando.

L’altro importante momento storico-normativo è avvenuto nel 2007 con il Reg. (CE) n. 834/2007 allorché “la produzione biologica estende i suoi spazi di rilevanza”. Entrano infatti in gioco nuove interazioni tra la salvaguardia dell’ambiente e la tutela della biodiversità.

In pratica, l’agricoltura biologica si emancipa non essendo più meramente strumentale al mercato alimentare convenzionale, semmai assume autonomia e funzioni proprie.

In estrema sintesi, la disciplina del 2007 ha dettato una definizione più unitaria di agricoltura biologica, come vedremo in prosieguo, migliorandone l’armonizzazione normativa (specie in tema di sicurezza alimentare e controlli).

Per giungere così, facendo un balzo in avanti al 2018 quando in data 30 maggio è stato approvato il regolamento n. 848 sulla produzione biologica, testo che sarebbe dovuto entrare in vigore il 1° gennaio 2021, ma è stato prorogato di un anno (al gennaio 2022) a causa esclusivamente della pandemia da Covid-19.

Dal punto di vista concettuale, per quanto il metodo di produzione biologico sia rimasto sostanzialmente immutato fin dalle origini continuando a caratterizzarsi per “l’assenza di prodotti chimici di sintesi”, ha preso sempre più piede ampliandosi anche in settori oltre la produzione in senso stretto.

La nozione di “agricoltura biologica”

Come da definizione data dall’Unione Europea, per agricoltura biologica si deve intendere «un metodo agricolo volto a produrre alimenti con sostanze e processi naturali. Ciò significa che tende ad avere un impatto ambientale limitato, in quanto incoraggia a:

  • usare l’energia e le risorse naturali in modo responsabile
  • mantenere la biodiversità
  • conservare gli equilibri ecologici regionali
  • migliorare la fertilità del suolo
  • mantenere la qualità delle acque.

Inoltre, le norme in materia di agricoltura biologica favoriscono il benessere degli animali e impongono agli agricoltori di soddisfare le specifiche esigenze comportamentali degli animali.

I regolamenti dell’Unione europea sull’agricoltura biologica sono concepiti per fornire una struttura chiara per la produzione di prodotti biologici in tutta l’UE. L’intento è soddisfare la domanda di prodotti biologici affidabili da parte dei consumatori, creando al contempo un mercato equo per i produttori, i distributori e i rivenditori.»

Al fine dunque di ottenere una visibilità dei prodotti contraddistinguendosi da quelli “convenzionali”, l’imprenditore agricolo potrà fregiare i suoi prodotti con il segno distintivo «biologico». Non solo, egli potrà altresì accedere ad incentivi finanziari che di volta in volta l’Unione Europea propone, purché ottenga ufficialmente il superamento di controlli annuali sui prodotti bio, collocandoli in un mercato autonomo. Il “distintivo bio” apposto sul prodotto, consente al consumatore (finale) di sapere che l’alimento ha avuto una particolare tecnica di produzione.

Sul punto, dal 1991 ad oggi, pressoché nulla parrebbe essere mutato ancorché nelle intenzioni del legislatore, tale metodo/procedimento sia posto a servizio di obiettivi sempre più ampi e di rilievo per la collettività.

Variazioni della normativa comunitaria in materia di agricoltura biologica

Come accennato, la normativa europea riguardante l’agricoltura biologica vede il suo sviluppo a partire dal primo regolamento del 1991, e ad oggi ha subito un notevole incremento dovuto principalmente all’affermarsi del settore sul mercato ed alla crescente richiesta da parte del consumatore. Le diverse normative che si sono susseguite ad oggi sono collocabili in periodi storici specifici e rispondono ognuna a diverse esigenze economiche, ambientali e qualitative del mercato del food.

Vediamo ora come l’agricoltura biologica si sia emancipata nel corso del tempo attraverso la lente normativa.

Regolamento (CEE) n. 2092/91 relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e alla indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari, completato successivamente dal Regolamento (CE) n. 1804/1999 del Consiglio, del 19 luglio 1999 per le produzioni animali.

Negli anni ‘90 in seguito alla forte industrializzazione nasce la così detta ‘rivoluzione verde’ in agricoltura. L’agricoltura convenzionale viene vista come produttrice di cibo eccessivo e contaminato dai movimenti ambientalisti e dalle agenzie come Slow Food. Matura quindi in questi anni la visione dell’ambiente quale risorsa da tutelare e da tramandare alle generazioni future iniziando a introdurre i concetti relativi alla biodiversità, di sviluppo sostenibile con un principio di studio circa gli effetti dell’attività umana sull’ambiente (input chimici, emissioni CO2, sfruttamento delle risorse naturali, ecc.).

Inoltre quando il regolamento (del ’91) è entrato in vigore, la Comunità europea fu chiamata a gestire il problema delle eccedenze in ordine alle produzioni agricole, frutto delle precedenti politiche protezionistiche, tramite azioni di acquisto forzoso e la successiva assegnazione di quote massime di produzione per i prodotti in eccedenza.

Secondo il regolamento del 1991 l’agricoltura biologica svolge una funzione principalmente economica, come si evince principalmente nella sezione dei considerando.

Nel Considerando 1 si riconosce che i prodotti biologici hanno già un loro specifico mercato e la loro domanda sta incrementando.

Nel Considerando 2 si riconosce che “questi prodotti sono venduti sul mercato ad un prezzo più elevato, mentre il metodo di produzione richiede un impiego meno intensivo della terra; che tale metodo di produzione può quindi svolgere una funzione nel quadro del riorientamento della politica agricola comune per quanto attiene alla realizzazione di un migliore equilibrio tra l’offerta e la domanda di prodotti agricoli, la tutela dell’ambiente e la conservazione dello spazio rurale”. Il tema ambientale, anche se espressamente citato si trova ancora in una posizione marginale rispetto al potenziale ruolo dell’agricoltura biologica di riequilibrio tra domanda e offerta dei prodotti agricoli, abbassando da un lato la produzione e migliorando nel contempo il reddito degli agricoltori. La pratica del biologico peraltro è vista come uno strumento funzionale a ristabilire il potenziale dei mercati agricoli europei fortemente in crisi.

Regolamento (CE) n. 834/2007 del 28 giugno 2007 relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91

Tale regolamento è sorto in seguito all’esigenza di unificare la normativa nel settore BIO. Al primo regolamento del 1991 nel tempo vengono effettuate numerose modifiche e integrazioni, e importanti testi normativi approvati successivamente richiedono di essere integrati onde evitare un’eccessiva frammentarietà.

Inoltre, nel tempo la domanda di prodotti biologici vede un notevole aumento (Figure a e b) e di conseguenza altri settori richiedono di poterne beneficiare, primo fra tutti l’acquacoltura. Nasce quindi la prospettiva verso l’apertura di nuovi mercati per prodotti diversificati in termini di compatibilità ambientale del metodo produttivo impiegato dagli anni 2000 in avanti.

Cresce quindi la domanda di prodotti agroalimentari ottenuti da un impiego meno intensivo della terra, con un impatto minore sull’ambiente e sullo spazio rurale, contestualmente all’esigenza dei consumatori di avere maggiori certezze rispetto alle indicazioni riportate in etichetta.

Figure a e b – Evoluzione del fatturato degli alimenti e delle bevande (a) in Europa in milioni di euro (Rete Rurale Nazionale – Bioreport 2016/dati FiBLAMI) e (b) nel mondo in miliardi di dollari USA

Emerge dalla normativa una sostanziale presa di coscienza dell’evoluzione del mercato che gira intorno al marchio del settore bio.

L’agricoltura biologica si impone sempre di più sul mercato attraverso produzioni e richieste crescenti.

L’attenzione viene posta sull’eco-sostenibilità a più livelli: dalla produzione improntata al rispetto della natura, dei suoi elementi e dei suoi cicli al fine di giungere alla creazione di un mercato più consapevole.

Nel leggere il 1° ‘considerando’, il cambio di impostazione è chiaro e si aprono nuovi spunti. Temi quali pratiche ambientali sostenibili, alto livello di biodiversità, salvaguardia delle risorse naturali e benessere degli animali, prima considerati solo marginalmente, vengono posti in primo piano nella definizione di agricoltura biologica. Nel medesimo considerando viene enunciata la funzione dell’agricoltura biologica la quale “non solo provvede a un mercato specifico che risponde alla domanda di prodotti biologici dei consumatori ma anche fornisce beni pubblici che contribuiscono alla tutela dell’ambiente, al benessere degli animali, allo sviluppo rurale”. Rispetto alla funzione enunciata nel 1991, con questo regolamento viene riconosciuto un ruolo autonomo dell’agricoltura biologica, non più strumentale al mercato alimentare convenzionale, allo scopo di risollevarlo dalla crisi. Assume quindi funzioni proprie dove la protezione dell’ambiente occupa un ruolo centrale.

Regolamento (UE) 2018/848 del parlamento europeo e del consiglio del 30 maggio 2018 relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio.

L’agricoltura biologica inizia a rivestire un ruolo chiave nelle politiche agricole comunitarie, in particolare la PAC 2014 -2020 si trova fortemente centrata sul legame tra produzione e ambiente e l’agricoltura biologica risulta un elemento fondamentale per una produttività più sostenibile, un miglioramento della sostenibilità e del reddito degli agricoltori. Nel considerando 3 del regolamento si precisa che ‘gli obiettivi della politica in materia di produzione biologica sono integrati negli obiettivi della PAC, facendo sì che gli agricoltori che si conformano alle norme di produzione biologica ricevano un giusto compenso. La crescente domanda dei consumatori riguardo ai prodotti biologici crea, inoltre, condizioni favorevoli all’ulteriore sviluppo ed espansione del mercato di tali prodotti e, dunque, all’aumento del reddito degli agricoltori operanti nell’ambito della produzione biologica’

La normativa pone uno sguardo sul futuro affermando l’elevata probabilità di un ulteriore sviluppo del mercato del biologico questo è infatti uno dei settori che maggiormente si è espanso nell’ultimo decennio, basti pensare che la superficie a questa dedicata cresce di circa 400.000 ha ogni anno.

A miglioramento del reddito degli agricoltori che promuovono tale pratica nella PAC sono state introdotte misure che offrono un sostegno finanziario alla produzione biologica, segnatamente attraverso il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (considerando 4)

L’agricoltura biologica si pone inoltre in linea anche con gli obiettivi fissati da Europa 2020; strategia decennale proposta dalla Commissione europea nel 2010 con obiettivi fissati per il 2020, quali:

  • innalzamento al 75% del tasso di occupazione per la fascia di età compresa tra i 20 e i 64 anni; aumento degli investimenti in ricerca e sviluppo al 3% del PIL dell’UE;
  • riduzione delle emissioni di gas serra del 20% rispetto al 1990, 20% del fabbisogno di energia ricavato da fonti rinnovabili, aumento del 20% dell’efficienza energetica;
  • riduzione dei tassi di abbandono scolastico;
  • lotta alla povertà e all’emarginazione.

L’Europa si prefigge quindi di dare maggior sostegno a quei sistemi che consentono il passaggio verso un’economia efficiente in termini di risorse e a basse emissioni di carbonio.

Nel regolamento del 2018 la tematica riguardante il rapporto tra cambiamenti climatici e attività agricole sostenibili è estremamente in linea con la crescente esigenza sociale e culturale di puntare su un’economia più efficiente, competitiva ma soprattutto più GREEN.

L’agricoltura biologica deve ora rafforzare la propria identità e posizione nel mercato, la fiducia del consumatore e dare maggiori tutele agli operatori del settore mediante “strumenti che consentano loro di identificare e promuovere meglio i loro prodotti, proteggendo nel contempo tali operatori dalle pratiche sleali” (Considerando 7).

Gli obiettivi 

Il Regolamento (CE) n. 1804/1999 del Consiglio, del 19 luglio 1999, che completa, per le produzioni animali, il regolamento (CEE) n. 2092/91 relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e alla indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari, aveva come obiettivo quello di creare un assetto che fosse il più ampio possibile in materia di agricoltura biologica e conteneva disposizioni tecniche estremamente dettagliate riguardo alla denominazione e l’applicazione pratica delle informazioni fornite nel testo. Le disposizioni servirono a creare un corpus giuridico in materia di biologico, agro-alimentare e faunistico che avrebbe dovuto fare da apripista per gli interventi successivi.

Nel regolamento del 2007, l’art. 3 dichiara i tre obiettivi perseguiti dalla produzione biologica;

La produzione biologica persegue i seguenti obiettivi generali:

  1. stabilire un sistema di gestione sostenibile per l’agricoltura che: i) rispetti i sistemi e i cicli naturali e mantenga e migliori la salute dei suoli, delle acque, delle piante e degli animali e l’equilibrio tra di essi; ii) contribuisca a un alto livello di diversità biologica; iii) assicuri un impiego responsabile dell’energia e delle risorse naturali come l’acqua, il suolo, la materia organica e l’aria; iv) rispetti criteri rigorosi in materia di benessere degli animali e soddisfi, in particolare, le specifiche esigenze comportamentali degli animali secondo la specie;
  2. mirare a ottenere prodotti di alta qualità;
  3. mirare a produrre un’ampia varietà di alimenti e altri prodotti agricoli che rispondano alla domanda dei consumatori di prodotti ottenuti con procedimenti che non danneggino l’ambiente, la salute umana, la salute dei vegetali o la salute e il benessere degli animali

Le caratteristiche che definiscono i sistemi produttivi biologici secondo il reg 2007 e elencate al punto a dell’articolo 3 (non danneggino l’ambiente, la salute umana, la salute dei vegetali o la salute e il benessere degli animali) diventano nel regolamento del 2018 obiettivi stessi dell’agricoltura biologica. Nell’articolo 4 del regolamento vengono enunciati gli obiettivi;

La produzione biologica persegue i seguenti obiettivi generali:

  1. contribuire a tutelare l’ambiente e il clima;
  2. conservare a lungo termine la fertilità dei suoli;
  3. contribuire a un alto livello di biodiversità;
  4. contribuire efficacemente a un ambiente non tossico;
  5. contribuire a criteri rigorosi in materia di benessere degli animali e soddisfare, in particolare, le specifiche esigenze comportamentali degli animali secondo la specie;
  6. promuovere le filiere corte e la produzione locale nelle varie zone dell’Unione;
  7. g) incoraggiare il mantenimento delle razze rare e autoctone in via di estinzione;
  8. contribuire allo sviluppo dell’offerta di materiale fitogenetico adeguato alle esigenze e agli obiettivi specifici dell’agricoltura biologica;
  9. contribuire a un elevato livello di biodiversità, in particolare utilizzando materiale fitogenetico di vari tipi, come materiale eterogeneo biologico e varietà biologiche adatte alla produzione biologica;
  10. promuovere lo sviluppo di attività di miglioramento genetico biologico dei vegetali al fine di contribuire a prospettive economiche favorevoli del settore biologico

L’ampliamento dei campi di applicazione dell’agricoltura biologica

Nell’articolo 1 del regolamento del 1991 venivano definiti i campi di applicazione della legge;

a) i prodotti agricoli vegetali non trasformati; anche gli animali e i prodotti animali non trasformati

b) i prodotti agricoli vegetali e animali trasformati destinati all’alimentazione umana composti essenzialmente di uno o più ingredienti di origine vegetale e/o animale

c) i mangimi, i mangimi composti per animali e le materie prime per mangimi, non contemplati dalla lettera a)

Con il regolamento del 2007 viene esteso il campo di applicazione anche ad altri prodotti, quali il vino, l’acquacoltura, intesa a tutti gli effetti attività agricola, la raccolta e la produzione di alghe marine e la produzione di lievito biologico.

L’ultimo regolamento del 2018 mantiene i campi di applicazione precedentemente definiti quali; i prodotti provenienti dall’agricoltura, incluse l’acquacoltura, l’apicoltura, le sementi e il materiale vegetale riproduttivo, i prodotti agricoli trasformati e i mangimi. Nell’articolo 2 si specifica che tale regolamento si applica ai prodotti agricoli elencati nell’allegato I del Trattato di funzionamento dell’Unione Europea, e ai prodotti derivanti da tali prodotti.

Viene inoltre esteso il campo di applicazione anche ad alcuni prodotti legati al settore agricolo e elencati nell’allegato I, quali:

  • lieviti utilizzati come alimenti o come mangimi,
  • mate, granturco dolce, foglie di vite, cuori di palma, germogli di luppolo e altre parti commestibili simili di vegetali e prodotti da esse ottenuti,
  • sale marino e altri sali per alimenti e mangimi,
  • bozzoli di bachi da seta atti alla trattura,
  • gomme e resine naturali,
  • cera d’api,
  • oli essenziali,
  • turaccioli di sughero naturale, non agglomerati, e senza leganti,
  • cotone, non cardato né pettinato,
  • lana, non cardata né pettinata,
  • pelli gregge e non trattate,
  • preparati erboristici tradizionali a base vegetale

Non si considerano i prodotti della caccia e della pesca di animali selvatici come facenti parte della produzione biologica per l’evidente difficoltà di tracciamento e contenimento delle contaminazioni di tali produzioni.

Rimangono esclusi dai campi di applicazione anche le tecniche di coltivazioni fuori suolo come l’idroponica, l’acquaponica o il “vertical farming”, considerate non in linea con i principi dell’agricoltura biologica quali il mantenimento e potenziamento della fertilità del suolo, la prevenzione dell’erosione e la nutrizione delle piante attraverso l’ecosistema suolo e non mediante l’apporto di fertilizzanti solubili.

Viene confermato invece che la ristorazione collettiva, ovvero ristoranti e mense, non rientra nell’ambito di applicazione del regolamento. Tali attività continuano ad essere disciplinate dalle misure adottate dai singoli Stati membri e dai disciplinari locali ma gli alimenti preparati in tali locali non possono essere etichettati o pubblicizzati con il logo di produzione biologica dell’UE.

agricoltura biologica

Cosa cambia da gennaio 2022 per l’agricoltura biologica

OGM

Mentre il regolamento del 2007 estendeva la soglia di tolleranza per le contaminazioni accidentali da Organismi Geneticamente Modificati (OGM) dello 0,9% anche all’agricoltura biologica, il regolamento del 20018 sancisce espressamente il divieto di utilizzo di materiale contenente OGM. Il considerando 23 cita “L’uso di radiazioni ionizzanti, clonazione animale e animali poliploidi artificialmente indotti od organismi geneticamente modificati («OGM»), nonché prodotti derivati od ottenuti da OGM, è incompatibile con il concetto di produzione biologica e con la percezione che i consumatori hanno dei prodotti biologici. Tale uso dovrebbe pertanto essere vietato nella produzione biologica”. I metodi di gestione che adotta l’azienda biologica devono escludere (art.5) “l’uso di OGM, dei prodotti derivati da OGM e dei prodotti ottenuti da OGM che non siano medicinali veterinari”

L’articolo 11 riguarda espressamente il divieto di utilizzo degli OGM, mentre non viene più citata le quota accidentale dello 0,9% considerata inevitabile per l’agricoltura convenzionale.

Aromi naturali

A partire dall’inizio del 2021 gli aromi naturali sono considerati prodotti agricoli come tali entrano a far parte del computo del 95% derivanti da produzione biologica. Inoltre nel regolamento del 2018 il loro utilizzo all’interno delle ricette dei prodotti trasformati è stato ammesso soltanto nel caso di “aromi naturali di…”, ovvero prodotti per minimo il 95% dall’ingrediente citato. Ad esempio sarà consentito l’utilizzo di “aroma naturale di rosmarino” da tale aroma è stato ottenuto per almeno il 95% dalla pianta di rosmarino.

Certificazione di gruppo

Sarà possibile la “certificazione di gruppo” attualmente consentita solo nei paesi in via di sviluppo, questo al fine di consentire ai piccoli agricoltori di far fronte ai costi di ispezione e agli oneri amministrativi connessi alla certificazione. Come cita il considerando 85 “La certificazione di gruppo significa che un certo numero di piccoli agricoltori può organizzarsi ed essere certificato come una singola entità. Un certificato riguarderà tutti gli agricoltori, che non possono vendere i loro prodotti certificati se non attraverso il gruppo stesso. Il gruppo di agricoltori dovrà quindi costituire un’entità legale ed un proprio sistema di controllo interno e ogni operatore dovrà rispondere a dei requisiti economici e di superficie quali:

i costi di certificazione individuale rappresentano oltre il 2% del fatturato o del volume standard di produzione biologica di ciascun membro e il cui fatturato annuale di produzione biologica non eccede i 25.000 euro;

o il cui volume standard di produzione biologica non è superiore a 15.000 euro l’anno;

Oppure ciascuno dei quali ha aziende di massimo:

– 5 ettari, come da L 150/41 del 14.6.2018;

– 0,5 ettari, nel caso di serre,

– 15 ettari, esclusivamente nel caso di pascoli permanenti.

Controllo e certificazione

Alcune novità sono introdotte dal regolamento in materia di controllo e certificazione, tra le quali ricordiamo:

  • Il Certificato emesso dall’organismo di controllo non si chiamerà più documento giustificativo, ma Certificato.
  • Gli operatori possono scegliere diversi Organismi di certificazione per le diverse categorie di prodotti contenute nell’allegato 7 del Reg. (UE) 848/2018.
  • Sono esentati gli operatori che vendono il prodotto sfuso (no mangimi) direttamente al consumatore finale a condizione che tali operatori non li producano, non li preparino o non li immagazzinino. L’esenzione della certificazione può essere concessa solo se le vendite del prodotto sfuso sono inferiori a 5.000 kg/annui, tali vendite di prodotto sfuso bio non rappresentino un fatturato annuo maggiore di 20.000 euro, oppure il costo di certificazione dell’operatore è maggiore del 2% del fatturato totale sui prodotti biologici sfusi.
  • Il controllo di conformità dell’operatore attualmente è annuale. Il regolamento premia gli operatori più meritevoli prevedendo una ispezione fisica annuale tranne nel caso in cui l’operatore non presenti non conformità (NC) nei 3 anni precedenti. Per tali operatori cd a basso rischio, i controlli potranno essere eseguiti ogni 2 anni. Anche i soggetti esentati dalla certificazione sono soggetti a controlli ufficiali qualora dichiarino di essere in regime biologico.
  • I rivenditori che vendono solo prodotti biologici preconfezionati non avranno bisogno di certificazione, ma saranno sottoposti ai controlli in base alla legislazione generale sui controlli ufficiali.

Importazioni

Per le importazioni sono previsti degli accordi commerciali con i Paesi terzi riconosciuti come equivalenti. L’importazione di prodotti da Paesi terzi per le cui produzioni si riconosca un’equivalenza anche sul piano dell’attività di controllo richiede comunque al momento dell’importazione un certificato di ispezione che comprovi la conformità alla normativa sul biologico. In assenza di un accordo commerciale, la Commissione stabilirà un elenco di organismi/autorità di controllo riconosciuti i quali saranno poi autorizzati ad eseguire controlli e certificazioni nei Paesi Terzi.

Coltivazioni fuori suolo

Il nuovo regolamento non ha riconosciuto il metodo di produzione fuori suolo come compatibile con il metodo di produzione biologica, ma prevede una deroga di 10 anni per gli Stati membri che hanno già autorizzato questa pratica (Danimarca, Svezia e Finlandia), senza possibilità di aggiungere nuove superfici a quelle già certificate come biologiche dalla fine di giugno del 2017.

Sementi e banche dati

Attualmente era consentito l’utilizzo di materiale di propagazione non biologico, qualora la quantità di materiale biologico a disposizione non fosse sufficiente o non fosse presente. L’utilizzo di tale materiale è stato derogato fino al 2035 ma per ogni stato membro viene istituito un Data-base con la funzione di registro per il materiale di propagazione disponibile.

Conclusioni

Alla luce di questo excursus storico-normativo, si può apprezzare come il settore del bio in questo trentennio abbia assunto un’importanza tale da costituire un mercato “parallelo” al metodo convenzionale, e la necessità di regolamentare, a livello europeo, altro non fa che denotarne la rilevanza. Oggi, sempre più consumatori anche di età avanzata sono sempre più orientati all’acquisto di prodotti biologici.

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