Tecnologie

Giurisprudenza: gli intermediari Internet non sono responsabili per l’uso delle tecnologie fatto da terzi

La sentenza del Tribunale delle Imprese di Roma nella causa intentata da Medusa Film a Cloudflare

Pubblicato il 30 Ago 2022

Ludovico Anselmi

partner dello studio Orsingher Ortu – Avvocati Associati

Marco Consonni

partner dello studio Orsingher Ortu – Avvocati Associati

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Il Tribunale delle Imprese di Roma ha rigettato tutte le domande azionate contro Cloudflare Inc., società statunitense attiva nel settore dei servizi di sicurezza per siti Internet, dalla società di produzione cinematografica Medusa Film S.p.A.

Cloudflare è attiva nella fornitura di servizi alle imprese per le attività via Internet sicure. La società fornisce soluzioni CDN, DNS e di difesa da attacchi DDOS che sono utilizzate da milioni di siti web al mondo. Medusa ha convenuto in giudizio Cloudflare sostenendo che l’asserito utilizzo da parte di alcuni siti delle tecnologie di Cloudflare comportasse una responsabilità della società americana. Un salto di livello, dunque, rispetto ai tradizionali concetti delle responsabilità dei fornitori di servizi Internet.

Disattendendo le tesi di Medusa, il Tribunale delle Imprese di Roma ha però riconosciuto l’assenza di responsabilità di Cloudflare in merito alla lamentata presenza su quei siti di contenuti che violerebbero diritti connessi di Medusa su alcune opere cinematografiche. Tra le altre cose, i giudici hanno rilevato che Cloudflare, in qualità di intermediario Internet, non ha alcun obbligo di sorveglianza giusta il principio sancito ex art. 15 Dir. 2000/31/CE.

I motivi dell’azione intentata da Medusa contro Cloudflare

Il contenzioso iniziato davanti al Tribunale di Roma da Medusa rappresenta un tentativo di effettuare un salto di livello nell’attribuzione di un concorso di responsabilità a un Internet Service Provider. I tribunali (in Italia e in Europa) si sono spesso occupati del tema della responsabilità dei fornitori di servizi di hosting di contenuti. La nostra giurisprudenza ha elaborato il concetto di “hosting attivo” che può essere ritenuto responsabile al verificarsi di certe condizioni. I motori di ricerca sono stati classificati nella diversa categoria dei fornitori di servizi di caching e anche nei loro confronti sono stati elaborati dalla giurisprudenza dei profili di responsabilità in determinate situazioni.

Cloudflare, però, offre servizi di diversa natura, di sicurezza e prestazionali, finalizzati per lo più ad assicurare ai siti Internet clienti tutela da cyber attacchi e migliori prestazioni in termini di velocità e sicurezza dei collegamenti. Tanto è vero che i maggiori clienti di Cloudflare sono banche, istituzioni finanziarie e governative, grandi siti di e-commerce.

Si tratta di servizi che sono oramai delle mere commodity nel settore Internet negli anni 2020.

La tesi di Medusa era che la società dovesse rispondere di concorso nell’illecito per le attività di certi siti Internet che utilizzano i servizi Cloudflare.

Estremizzando, è come se si ritenesse un fornitore di elettricità responsabile in quanto fornitore di una server farm che offre servizi di hosting a siti terzi.

La decisione del Tribunale delle Imprese di Roma

Il Tribunale di Roma ha ritenuto che, dalla tipologia dei servizi forniti da Cloudflare – che per alcuni aspetti rientrano nel novero dei servizi di caching – non può derivare una responsabilità della società per le attività compiute dai soggetti che utilizzano tali servizi. La sentenza conferma la recente giurisprudenza statunitense che ha mandato esente Cloudflare da responsabilità per le attività dei siti internet clienti.

Si tratta di una decisione che fa quindi chiarezza e che auspicabilmente dovrebbe prevenire altri tentativi di attribuire ipotesi di responsabilità a soggetti che sono del tutto estranei alle attività dei siti Internet che utilizzano, in qualsiasi modo, i loro servizi.

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Marco Consonni
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partner dello studio Orsingher Ortu – Avvocati Associati
Ludovico Anselmi
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