Nel mese di novembre 2021 una beta tester che operava sulla nuova piattaforma a realtà aumentata VR Horizon Worlds di Meta è stata palpeggiata da un altro utente e a dire della stessa, questo comportamento veniva supportato da altri utenti in un ambiente virtuale comune detto “Plaza”. L’episodio accaduto su Meta non è, di certo, isolato. Al contrario questa tipologia di violenza è in forte crescita, infatti, secondo uno studio effettuato dal Pew Research Center, i casi documentati di harassment online dal 2014 a oggi sono cresciuti dal 15% all’attuale 25%.
Attualmente il 41% degli adulti americani – del campione analizzato – ha avuto esperienza diretta di molestie online e di questo il 25% ha sofferto delle più gravi forme di violenza online.
Cosa si intende per harassment online
Sempre in base allo studio del Pew Research Center si possono classificare sei comportamenti distinti che realizzano le diverse tipologie di molestie online:
- Offensive name-calling;
- Purposeful embarrassment;
- Stalking;
- Physical threats;
- Harassment over a sustained period of time;
- Sexual harassment.
Le prime due tipologie di attacchi sono considerate meno gravi, mentre dallo stalking fino al sexual harassment sono ritenute condotte afferenti al gruppo di comportamenti definiti “more severe”.
I 2/3 degli adulti americani sotto i trent’anni, cioè il 64% del campione analizzato, è stato vittima di molestie online, la situazione è molto grave perché tali condotte sono divenute il tratto comune della vita online dei giovani adulti. Le giovani donne sono particolarmente suscettibili a subire tali molestie sessuali online; e il 33% di esse, sotto i 35 anni, afferma di essere state molestate sessualmente online.
Nello studio si evidenzia che le donne hanno più probabilità degli uomini di segnalare di essere state molestate sessualmente online (16% contro il 5%) o essere stato oggetto di atti persecutori (13% contro il 9%).
Le condotte di molestia vengono perpetrate principalmente attraverso i social media, infatti, il 75% degli intervistati riporta che le molestie sono state effettuate su piattaforme social.
Il caso accaduto alla beta tester che operava nell’ambiente a realtà aumentata di proprietà di Meta è l’ultimo in ordine di tempo; altro caso reso celebre dalla cronaca è avvenuto nel 2016 ai danni di un’altra donna, Jordan Belamire, che è stata molestata nel gioco a realtà aumentata VR Quivr da un altro giocatore.
Secondo Katherine Cross, ricercatrice specializzata in molestie online presso l’Università di Washington, gli spazi di realtà virtuale sono progettati per ingannare l’utente e spingerlo a pensare di essere fisicamente in un certo spazio, per cui anche i comportamenti molesti che avvengono in tale ambiente vengono percepiti dai nostri sensi come reali.
L’aggravante che si registra in tali ambienti virtuali – come nel caso della video giocatrice Jordan Belamire – è quello di non riuscire a sfuggire dal proprio attaccante, come essa stessa ha dichiarato.
Sexual harassment online: lo stato dell’arte nella normativa europea
Al di là della cronaca d’oltreoceano, questa tipologia di comportamenti online sono stati definiti e contrastati dalla normativa europea.
In ambito europeo il Group of Experts on Action against Violence against Women and Domestic Violence (GREVIO), organo indipendente in seno al Consiglio d’Europa, ha il compito di monitorare, dal 2016 a oggi, l’applicazione negli Stati membri della Convenzione di Instabul.
Esso ha recentemente approvato la prima raccomandazione generale che mira a definire i concetti chiave relativi la violenza contro le donne perpetrata nella sfera digitale e fornire raccomandazioni per prevenire e combattere tale fenomeno proponendo azioni specifiche da intraprendere in relazione ai quattro pilastri della Convenzione di Istanbul: prevenzione, protezione, azioni penali e politiche coordinate.
Il problema del “digital dimension of violence against the women”, come viene definito all’interno della GREVIO General Recommendation n. 1, approvata nel Novembre 2021, ha raggiunto – come avviene negli USA – delle dimensioni molto ampie.
In uno studio della EU Agency for Fundamental Rights’ survey on violence against women il 14% delle donne in Europa ha avuto esperienza di stalking attraverso forme di comunicazioni offensive o minacciose già dall’età di 15 anni.
Secondo il rapporto “Toxic Twitter” pubblicato da Amnesty International nel 2018, il 25% degli intervistati – sentiti in otto paesi – ha ricevuto minacce: tra cui violenza sessuale, dolore fisico, incitamento al suicidio e minacce di morte nei loro confronti e della loro famiglia tramite Twitter.
Più recentemente in uno studio del Plan International (2020), “Free to be online? A report on girls’ and young women’s experiences of online harassment” più della metà degli intervistati – donne tra i 15 e 22 anni provenienti da 22 diversi Paesi – hanno subito cyber stalking, attuato attraverso messaggi o immagini espliciti o abusi online.
L’articolo 3 lett. a) della Convenzione di Instabul definisce la violenza contro le donne come: “tutti gli atti di violenza fondati sul genere che provocano o sono suscettibili di provocare danni o sofferenze di natura fisica, sessuale, psicologica o economica, comprese le minacce di compiere tali atti, la coercizione o la privazione arbitraria della libertà, sia nella vita pubblica, che nella vita privata”.
È evidente che rientrano in questa definizione – come ricorda la raccomandazione del GREVIO – la condivisione non consensuale di immagini o video, le coercizione e le minacce, comprese quelle di stupro, bullismo sessuale e altre forme di intimidazione, le molestie sessuali online, la sostituzione di persona, lo stalking online o lo stalking attraverso IoT, così come l’abuso psicologico e il danno economico perpetrato attraverso i mezzi digitali contro le donne e le ragazze.
Secondo la Convenzione di Instabul in che cosa consiste il sexual harassment?
L’art. 40 lo definisce come: “qualsiasi forma di condotta verbale, non verbale o fisica indesiderata di natura sessuale che abbia lo scopo o l’effetto di violare la dignità di una persona, in particolare quando si crea un ambiente intimidatorio, ostile, degradante, umiliante o offensivo”.
Per la GREVIO General Recommendation n. 1 rientrano nella precedente categoria:
- non-consensual image or video sharing;
- non-consensual taking, producing or procuring of intimate images or videos;
- exploitation, coercion and threats;
- sexualised bullying;
- cyberflashing.
La prima categoria rappresenta i casi di cd. revenge porn.
La seconda categoria ricomprende gli atti di “upskirting” e di scattare “creepshots[1]” nonché la produzione di immagini digitali alterate in cui il volto o il corpo di una persona è sovrapposto o “cucito in” una foto o un video pornografico, noto come “fake pornography” (quale il “deepfakes[2]”, cioè immagini sintetiche create utilizzando l’AI).
Per la terza si fa riferimento a tutte le forme di violenza come il “forced sexting”, l’estorsione sessuale, le minacce di stupro, il “doxing[3]” sessualizzato o di genere, la sostituzione di persona e “ountig[4]”.
Rientrano nella quarta categoria la diffusione di pettegolezzi o voci su presunti comportamenti sessuali della vittima, pubblicare commenti sessualizzati sotto i post o le foto della vittima, impersonare una vittima e condividere contenuti sessuali o molestare sessualmente gli altri, impattando così sulla loro reputazione e/o sostentamento, o forzare l’ “ountig” di qualcuno senza che ci sia il loro consenso con il solo scopo di spaventare, minacciare e umiliarne il corpo.
Infine, quando si parla di cyberflashing s’intende l’invio di immagini sessuali non richiesti tramite applicazioni per appuntamenti online, di messaggistica, testi o utilizzando tecnologie Airdrop o Bluetooth.
Sexual harassment online in Italia
In Italia il caso della beta tester che ha subito una molestia sessuale su di una piattaforma a realtà aumentata, che tipo di reato potrebbe integrare sulla base dell’attuale normativa penale?
Omettendo il dibattito legato al locus commissi delicti, che potrebbe stancare i lettori meno avvezzi, passiamo in rassegna le ipotesi penali rilevanti nel caso in esame.
- la violenza sessuale nell’art. 609-bis c.p. punisce: “chiunque, con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità, costringe taluno a compiere o subire atti sessuali”;
- la molestia o disturbo alle persone ex art. 660 c.p. che soggiace a pena: “chiunque, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, ovvero col mezzo del telefono, per petulanza o per altro biasimevole motivo, reca a taluno molestia o disturbo”.
Nel caso della prima fattispecie la norma storicamente è il risultato della sintesi e abrogazione di tre diverse fattispecie: i delitti di violenza carnale (art. 519) ed atti di libidine violenti (art. 521), nonché di congiunzione carnale commessa con abuso della qualità di pubblico ufficiale (art. 520).
Proprio in conseguenza di questa unificazione legislativa si individuano diversi indirizzi relativamente il concetto di atto sessuale.
Nella giurisprudenza si è passati da una concezione ampia di atti sessuali, secondo cui non è necessario il contatto fisico tra protagonista della violenza e soggetto passivo[5].
A una concezione secondo cui gli «atti sessuali» sono equivalenti alla «congiunzione carnale» e agli «atti di libidine», escludendo le condotte non rientranti in una delle due categorie.
Il dibattito in tale materia non si è mai sopito, posto che il legislatore avrebbe potuto inserire una norma specifica sulle molestie sessuali – cosa che non ha fatto – il che avrebbe rappresentato il chiaro limite inferiore delle norme in tema di violenza sessuale.
Per quel che attiene l’elemento soggettivo è necessario il dolo generico, cioè la coscienza e la volontà di compiere un atto invasivo e lesivo della libertà sessuale della persona non consenziente, dovendosi ritenere irrilevante l’eventuale fine ulteriore perseguito dal soggetto agente.
Invece, la seconda fattispecie, cioè l’art. 660 c.p., è un reato contravventivo, ed è integrato ogni qualvolta sia posto in essere un comportamento idoneo a integrare l’interferenza momentanea nella tranquillità del privato, indipendentemente dalla percezione della vittima.
Per molestia[6], in dottrina, s’intende ogni attività che alteri dolosamente o fastidiosamente l’equilibrio psico-fisico normale di una persona. Per disturbo, invece, ciò che interferisce con le condizioni di lavoro o di riposo di una persona normale.
La molestia o il disturbo si rilevano penalmente ove arrecati per petulanza o per altro biasimevole motivo. La petulanza consiste in una modalità della condotta caratterizzata da arroganza o pressante insistenza; il motivo biasimevole consiste in ogni movente dell’azione riprovevole in sé stesso o in relazione alle qualità o alle condizioni della persona presa di mira, come il motivo di scherno o quello di dispetto. Entrambi tali requisiti concorrono a delineare la tipicità del fatto innanzitutto e prevalentemente sul piano dell’elemento oggettivo, per cui – a prescindere dall’intento propostosi dall’agente – l’azione realizzata si rileva penalmente solo ove risulti connotata da insistenza molesta o esprima oggettivamente riprovazione. Anche in questo caso l’elemento soggettivo è rappresentato dal dolo dell’agente.
In sintesi, è innegabile che nel caso della beta tester della realtà virtuale di VR Horizon possano concorrere entrambe le fattispecie penali.
Conclusioni
Orbene, alla luce di quanto fin qui esposto, è evidente come la problematica del sexual harassment attuato in un ambiente digitale sia sempre più grave e pervasiva nella vita di tutti noi.
Il dedicare sempre più ore della nostra vita all’interno di ambienti virtuali a realtà aumentata, siano questi luoghi di gaming o di socializzazione, comporta una serie di sfide dottrinali e legislative.
Secondo questo scrivente, il caso della beta tester che ha subito un palpeggiamento, sulla piattaforma a realtà aumentata di VR Horizon Worlds di proprietà di Meta, alla luce di quanto esposto, fa riflettere ed è innegabile che tali comportamenti, se non censurati, possono pregiudicare la serenità degli utenti nella fruizione di questo genere di servizi e nei casi più gravi integrare vere e proprie fattispecie di reato.
Note
- Sono immagini sessualmente suggestive di donne scattate senza il loro consenso. ↑
- Sono video in cui un volto è stato (senza soluzione di continuità) sostituito da un altro volto, utilizzando algoritmi e deep learning, il suono viene manipolato, in modo da creare l’illusione che le azioni di un’altra persona siano addebitali ad altra. ↑
- L’ atto di condividere online le informazioni personali di un obiettivo (numero di telefono, indirizzo e-mail, indirizzo di casa, contatti professionali) senza il suo consenso, al fine di incoraggiare un abuso. ↑
- È la pratica di rivelare l’orientamento sessuale o l’identità di genere di qualcuno senza il loro consenso, spesso pubblicamente. ↑
- Cass. pen., Sez. III, 02/07/2020, n. 25266. ↑
- Manzini, X, 193 ss. ↑