Normative

Rifiuti di imballaggi: la funzione dell’etichetta ambientale

L’obbligo di etichettatura è entrato in vigore in data 26 settembre 2020 con il D.Lgs. 116/2020; nel corso del 2021 è stato interessato da un duplice intervento normativo, che ne ha sospeso l’operatività sino al 31 dicembre 2021, anche per consentire nelle more l’adeguamento. Prevede l’obbligo, per i produttori, di indicare, ai fini dell’identificazione e classificazione dell’imballaggio, la natura dei materiali utilizzati, sulla base della decisione della Commissione Europea n. 97/129/CE.

Pubblicato il 17 Set 2021

Federica Bottini

A&A Studio Legale

etichetta ambientale

Una gestione non corretta dei rifiuti rappresenta un pericolo non solo per l’ambiente, ma anche per gli esseri viventi che lo popolano. In particolare, la prevenzione dei rifiuti, mediante condotte che ne evitino o, quantomeno, limitino la formazione, così come il recupero di quelli eventualmente prodotti, vengono considerati strumenti efficaci per ridurre l’impatto dei rifiuti sull’ambiente. Sulla scorta di tali considerazioni, l’Unione Europea mira a un progressivo incremento del riciclaggio dei rifiuti e a una parallela diminuzione del relativo smaltimento nelle discariche – responsabili dell’emissione di gas serra – entro il 2025-2035. Questi obiettivi, che vengono definiti ambiziosi, sono stati posti alla base delle misure introdotte con il cd. “Pacchetto Economia Circolare”, che ricomprende quattro direttive, tutte adottate in data 30 maggio 2018, innovando profondamente la materia dei rifiuti nel suo complesso: la Direttiva 2018/849 sui veicoli fuori uso, pile e accumulatori e sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche; la Direttiva 2018/850 sulle discariche di rifiuti; la Direttiva 2018/851 sui rifiuti; la Direttiva 2018/852 sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, che prevede l’obbligo dell’etichetta ambientale.

Il titolo del provvedimento rivela il modello che con esso l’Unione Europea si propone di realizzare, ossia un’economia di tipo circolare, nel cui ambito la maggior parte dei prodotti viene costantemente riciclata o riutilizzata.

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I provvedimenti in materia di imballaggi e rifiuti di imballaggi: l’obbligo di etichettatura ambientale

Come anticipato, uno degli ambiti di intervento a livello comunitario, oggetto della Direttiva 2018/852, riguarda gli imballaggi e i rifiuti di imballaggi, che in termini numerici incidono notevolmente sulla quantità dei rifiuti prodotti ogni anno.

È infatti evidente che i prodotti interessati dalla nuova disciplina sono numerosi, dal momento che per imballaggio si intende ogni prodotto – a prescindere dai materiali da cui è composto – destinato a contenere, proteggere, consentire la manipolazione, la consegna, la presentazione di prodotti finiti o materie prime. L’imballaggio diventa un rifiuto quando giunge a fine vita, cioè, per utilizzare la definizione fornita dall’art. 183, comma 1, lettera a), D.Lgs. 152/2006, meglio conosciuto come Testo Unico in materia ambientale (“T.U.A.” o comunemente detto “Codice dell’Ambiente”), quando il detentore se ne disfa.

Il provvedimento comunitario poc’anzi citato è stato recepito in Italia dal D.Lgs. 116/2020, che ha a sua volta apportato modifiche al Codice dell’Ambiente.

Tra le principali novità, si colloca sicuramente l’introduzione dell’obbligo di etichettatura ambientale di tutti gli imballaggi, previsto dal riformato art. 219, comma 5, T.U.A., che detta i criteri informatori dell’attività di gestione dei rifiuti di imballaggio. Entrato in vigore in data 26 settembre 2020, nel corso del 2021 è stato interessato da un duplice intervento normativo, che ne ha sospeso l’operatività sino al 31 dicembre 2021, anche per consentire nelle more l’adeguamento.

Precisamente, con il D.L. 183/2020, è stata dapprima sospesa l’applicazione del primo periodo dell’articolo che, come si vedrà al successivo paragrafo, dispone che tutti gli imballaggi siano opportunamente etichettati secondo le modalità stabilite dalle norme tecniche UNI applicabili e in conformità alle determinazioni adottate dalla Commissione Europea. Ciò al fine di facilitare la raccolta, il riutilizzo, il recupero e il riciclaggio, nonché per dare una corretta informazione ai consumatori sulle destinazioni finali degli imballaggi.

Successivamente, in fase di conversione del suddetto decreto legge, la sospensione è stata estesa all’intero comma 5 dell’art. 219, con ciò rinviando al 1° gennaio 2022 anche l’obbligo gravante sui produttori di indicare, ai fini dell’identificazione e classificazione dell’imballaggio, la natura dei materiali utilizzati, sulla base della decisione della Commissione Europea n. 97/129/CE.

Inoltre, questo provvedimento ha previsto che i prodotti che alla data del 1° gennaio 2022 saranno ancora privi dei requisiti prescritti dalle nuove disposizioni potranno essere comunque commercializzati fino all’esaurimento delle scorte, ma solo se già immessi in commercio o etichettati a tale data.

L’etichetta ambientale: cosa implica?

In vista dell’imminente piena operatività dell’art. 219, comma 5, T.U.A., gli operatori e, innanzitutto, i produttori di imballaggi sono chiamati ad adeguare i propri prodotti, siano essi imballaggi

  • terziari, ossia impiegati nell’ambito del trasporto delle merci,
  • secondari, ossia destinati a costituire, nel punto di vendita, il raggruppamento di un certo numero di unità di vendita, oppure
  • primari, ossia quegli imballaggi concepiti in modo da costituire, nel punto di vendita, un’unità di vendita per l’utente finale o per il consumatore, indicando le informazioni richieste dalla norma mediante l’apposizione di un’etichetta, che può essere impressa, apposta o stampata.

Proprio prendendo in considerazione gli imballaggi destinati a utenti consumatori, ossia soggetti che non agiscono nell’ambito della propria attività commerciale, professionale, artigianale o imprenditoriale eventualmente svolta, come previsto dalla norma in esame, occorre fornire adeguate informazioni in merito alla destinazione finale dell’imballaggio. Allo scopo di permettere al consumatore di conoscere quale sia il corretto smaltimento del rifiuto di imballaggio, quest’ultimo deve cioè recare informazioni in merito alle modalità di raccolta, da determinarsi in base alla composizione.

Senza distinzione tra imballaggi dedicati al canale B2B o B2C, tutti gli imballaggi dovranno altresì recare l’indicazione dei materiali di cui sono composti, mediante l’impiego dei codici alfanumerici di cui alla sopracitata decisione della Commissione Europea n. 97/129/CE: in tale provvedimento, per ogni gruppo di materiale (plastica, carta e cartone, metalli, legno, tessili, vetro e composti) vengono riportati un’abbreviazione ed un numero corrispondente, identificativi appunto della natura dei materiali utilizzati.

Da ultimo, occorre considerare che in caso di imballaggio multicomponente, le suddette informazioni dovranno essere fornite per ciascuna sua componente separabile manualmente.

Accanto alle informazioni obbligatorie, resta la facoltà di indicare informazioni aggiuntive, su base volontaria: per esempio, qualora l’imballaggio soddisfi i criteri che ne attestano l’idoneità alle tecnologie di riciclo, potrà riportare anche il cd. Ciclo di Mobius ossia il simbolo costituito da tre frecce rappresentativo della riciclabilità del materiale.

Naturalmente, l’etichettatura ambientale non sostituisce eventuali altre informazioni che devono essere obbligatoriamente riportate sull’imballaggio per determinate tipologie di prodotti.

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Ciclo di Mobius

La comunicazione delle informazioni attraverso gli strumenti digitali

Come si è detto, l’etichetta ambientale assolve a una funzione di natura informativa:

  • guida i consumatori nella raccolta dell’imballaggio giunto a fine vita.
  • indica i materiali di cui è composto mediante il ricorso alla corrispondente codifica alfanumerica.

La norma non indica tuttavia quali siano le modalità da adottare per comunicare le suddette informazioni, prescrivendo unicamente che gli imballaggi siano “opportunamente etichettati”: da ciò discende che, da un lato, la scelta è rimessa all’operatore, pur tenendo conto delle norme tecniche UNI e delle determinazioni della Commissione Europea, dall’altro, è in ogni caso necessario orientarsi verso modalità idonee al raggiungimento dello scopo, ossia supportare l’utente nel corretto smaltimento dell’imballaggio.

Sulla base di tali considerazioni, il Ministero della Transizione Ecologica, con la nota n. 52445 del 17 maggio 2021, nel cui ambito sono stati forniti chiarimenti in merito ad alcuni temi connessi all’etichettatura ambientale (quali l’individuazione dei soggetti responsabili, l’etichettatura di imballaggi neutri, di piccole dimensioni o destinati all’esportazione), si è soffermato anche sul ricorso al digitale: risulta consentito privilegiare strumenti di digitalizzazione per fornire le informazioni obbligatorie da indicare sull’imballaggio, in coerenza con il processo di innovazione tecnologica e semplificazione.

Allineandosi così ai processi di digitalizzazione che stanno già interessando il settore, è quindi possibile ricorrere a strumenti di digitalizzazione delle informazioni connesse all’etichetta ambientale, quali applicazioni, siti internet, ma anche QR code, per cui sarà sufficiente inquadrare il codice QR per accedere rapidamente a tutte le informazioni relative all’imballaggio. Si è osservato che queste modalità di comunicazione digitalizzate rappresentano un utile supporto laddove, per la conformazione o dimensione dell’imballaggio, non sia agevole o addirittura possibile l’apposizione dell’etichetta ambientale.

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Federica Bottini
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