L’emergenza “coronavirus” ha imposto una brusca accelerazione nel processo di digitalizzazione delle attività di soggetti privati, ma non di meno è accaduto nel settore pubblico. I settori che hanno dovuto più di tutti cercare di rispondere a questa sfida sono stati senz’altro la scuola e il mondo dell’università: fin dai primi tempi dell’emergenza, gli studenti hanno potuto seguire le videolezioni da casa e sostenere verifiche o esami grazie a piattaforme digitali già disponibili. Ma tutti hanno avuto effettivamente accesso alle tecnologie necessarie per seguire lezioni e sostenere esami? Possiamo realisticamente pensare di svolgere tramite proctoring le prove di esame? Pensiamo ad esempio ai prossimi concorsi previsti per il mondo dell’istruzione[1].
Tutti i soggetti sono dotati delle necessarie conoscenze per fruire in modo proficuo di queste nuove tecnologie? Questo limite socio-tecnologico, come si ripercuote sugli scenari dei prossimi concorsi pubblici?
Cosa è il proctoring
Dall’inglese “to proct” ossia supervisionare, il proctoring è quell’attività di sorveglianza durante le prove di esame, e che solitamente avviene in presenza. I candidati fino a prima della pandemia erano sorvegliati da persone che si assicuravano che l’esame fosse sostenuto in modo regolare, senza avvalersi di testi o aiuti non consentiti.
In epoca di smart working; didattica a distanza e adempimenti da remoto come sorvegliare i candidati di un esame? Con un sistema automatizzato di sorveglianza digitale.
Il Live Remote Proctoring è di fatto un software che supporta l’esecuzione e l’invio della prova di esame, e sorveglia il candidato e tutto il suo ambiente. Inoltre, può preliminarmente svolgere dei controlli sull’identità del soggetto che si presenta alla sessione telematica di esame: verificando la coincidenza del documento di identità fornito con il volto del soggetto che sostiene l’esame.
Ma come avviene la sorveglianza? Neanche a dirlo: tramite algoritmo.
Webcam, microfono e blocco delle principali funzionalità dei dispositivi (c.d. lockdown browser), assicurano la regolarità della prova insieme al monitoraggio del comportamento dei candidati collegati, tramite il quale l’algoritmo rileva le c.d. attività “sospette” segnalate nel report destinato al soggetto preposto al controllo delle anomalie. In particolare, viene assegnato uno scoring al comportamento dell’utente tenuto durante la sessione di prova e la relativa registrazione audiovisiva sarà verificata dal soggetto preposto, prima della valutazione finale.
Il software dunque permette di non impiegare alcun proctor fisico, svolgendo il monitoraggio in modo automatizzato e realizzando performance anche migliori della sorveglianza in presenza.
L’attività di sorveglianza da remoto offre innumerevoli vantaggi, soprattutto in questo periodo post Covid dove per evitare nuovi focolai è opportuno ridurre al minimo assembramenti, però sorge un dubbio: le nuove modalità telematiche con cui sostenere le prove d’esame come si pongono rispetto alla privacy dei candidati? Sono del tutto legittime? Possono tutte le tipologie di soggetti/utenti sostenere questo tipo di esame? Oppure le modalità smart in realtà sono particolarmente limitanti per alcune categorie? Ad esempio per chi non dispone di conoscenze e mezzi di ultima generazione?
Le questioni legate alla privacy
I soggetti che decideranno di ricorrere a una sorveglianza automatizzata dovranno, secondo le disposizioni di cui al GDPR: valutare l’impatto sugli interessati (ai sensi dell’art 35) di un tale trattamento automatizzato che comporta anche l’utilizzo di dati biometrici; e nel contempo individuare, quale sia la corretta base giuridica del trattamento (anche con riferimento al divieto di processi automatizzati)[2]; provvedere alla nomina della società che eventualmente fornisce la piattaforma come responsabile del trattamento; assicurarsi che i dati personali degli interessati siano trattati nel pieno rispetto dei principi di finalità, proporzionalità e pertinenza[3]; assicurarsi che i dati siano conservati per il solo tempo strettamente necessario alle finalità del trattamento, provvedendo successivamente alla loro integrale cancellazione; provvedere o far provvedere all’implementazione di idonee misure di sicurezza, adeguate al trattamento anche in forza degli esiti della preventiva valutazione d’impatto; fornire agli interessati un’idonea informativa ex art. 13, redatta in modo chiaro, completo e comprensibile.
La possibilità di accedere alle sessioni d’esame
Questa nuova tecnologia potrebbe essere una risposta efficace al problema dei concorsi pubblici ed esami in questo periodo di pandemia. Infatti, appare evidente che la riunione di migliaia di candidati in uno stesso ambiente potrebbe rappresentare un rischio per salute degli stessi così come il per perpetrarsi di una situazione di stallo potrebbe impedire la selezione di personale necessario a ricoprire determinate posizioni, soprattutto in ambito pubblico, oltre a rappresentare una perdita di chance per gli interessati.
Come osservato per poter sostenere una prova in modalità telematica, l’esaminato deve essere in possesso di determinati strumenti ed essere munito di specifiche conoscenze tecnologiche;
In particolare deve avere un dispositivo informatico idoneo (pc; tablet o smartphone) che sia dotato: di webcam, già integrata o collegata al dispositivo; di microfono e un’uscita audio (data la necessità di verificare eventuali interferenze ambientali, è vietato sostenere le prove adoperando solo cuffie o auricolari); di un sistema operativo aggiornato (i software proctoring richiedono generalmente Windows 8 o 10 e un MacOS successivo a 10.12);
Inoltre, è necessario durante la sessione d’esame poter disporre di un luogo isolato da persone e privo di documentazione e/o strumenti non ammessi alla prova; e non ultimo di una connessione internet sufficientemente in grado di sostenere il software per tutta la durata della prova[4].
L’insieme di quanto è necessario per presentarsi e sostenere la prova telematica non è dunque alla portata di tutti. Gli esami telematici richiedono però una sorveglianza tanto quanto quelli in presenza e il proctoring automatizzato è la modalità più efficace con cui realizzare tale effetto.
Forse l’impiego di queste modalità di esame e sorveglianza a distanza possono assumere i contorni di una discriminazione dei “giorni nostri”?
Alla luce di quanto evidenziato la nuova tendenza di fare tutto da remoto presta il fianco a una serie di criticità.
Non tutti gli interessati, infatti, potrebbero essere in possesso di dispositivi dotati dei requisiti tecnici richiesti ed inoltre una percentuale significativa di italiani è ancora sprovvista di una connessione di rete adeguata agli standard richiesti per il funzionamento corretto di questa tecnologia.
La previsione di esami con sistema proctoring da parte di enti pubblici ad esempio esclude molti dalla possibilità di sostenere la prova: quei soggetti che, per ragioni socio-economiche o, più banalmente, geografiche, non hanno accesso a infrastrutture di rete adeguate o mancano di uno dei requisiti sopra ricordati. Sempre che non esista in via alternativa la possibilità di sostenere l’esame in presenza.
Riguardo le prove o procedure di selezione predisposte dai soggetti privati, questi hanno più ampi margini di discrezionalità nell’individuazione dei criteri di selezione e delle modalità tecniche di svolgimento, sempre nei limiti delle norme a tutela delle più note forme di discriminazione.
- http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01153504.pdf ↑
- Nel caso in cui il dispositivo faccia ricorso al riconoscimento facciale dell’interessato o a qualsiasi altro “trattamento tecnico specifico relativo alle caratteristiche fisiche, fisiologiche o comportamentali di una persona fisica che ne consenta o confermi l’identificazione univoca e realizzato per questa finalità” (secondo la definizione fornita dalla Linea Guida EDPB n. 3/2019, par. 5, punti 73-74), la base giuridica del trattamento dovrà essere individuata nel consenso esplicito al trattamento di dati particolari (art. 9, par. 2, lett. a, GDPR), sempre a condizione di fornire all’interessato un canale alternativo (che non realizzi un trattamento di dati biometrici) per lo svolgimento della prova. ↑
- sul punto, una pronuncia dell’Autorità Garante Francese ravvisa un difetto di proporzionalità in presenza di sistemi fondati sul trattamento di dati biometrici, ovvero sul riconoscimento facciale. Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL), parere del 20 maggio 2020. ↑
- Una volta avviato, infatti, il sistema non consente una sospensione dell’esame, neppure nel caso in cui si verifichi un’interruzione della connessione: l’esaminato potrà comunque comunicare il malfunzionamento o il problema riscontrato nell’apposita sezione. ↑