Dal documento per la consultazione ARERA, si intravedono i primi passi per una rivoluzione energetica in ottica smart city. Forse ora siamo veramente vicini a un cambio di paradigma per la produzione e consumo di energia: parliamo delle comunità energetiche.
Il primo aprile 2020 è stato emesso un documento per la consultazione da parte di ARERA che per la prima volta definisce gli orientamenti della stessa autorità relativamente alla regolazione delle partite economiche relative all’energia elettrica oggetto di autoconsumo collettivo o di condivisione nell’ambito di comunità di energia rinnovabile. Questo può essere un primo passo per porre le basi a nuovi investimenti nelle FER o nuovi modelli di gestione dell’energia.
Come le comunità energetiche partecipano a una smart city
In ottica smart city le comunità energetiche rappresentano uno dei pilastri identificati nelle varie definizioni di città intelligente. Uno dei pilastri oggetto di questa analisi è l’ambiente, così come definito da una ricerca ESI ThoughtLab relativamente all’ambiente per la realizzazione di una smart city. Lo studio dell’ESI ha rilevato che “migliorare la sostenibilità ambientale, l’uso di energia e l’allocazione delle risorse attraverso soluzioni innovative è la sfida numero uno per i leader di smart city”
Allocare le risorse dal punto di vista ambientale vuol dire realizzare quel sogno che tutti auspicano si realizzi, ad esempio“ogni tetto avrà il suo impianto fotovoltaico”.
Ora si potrebbe davvero pensare a microgrid virtuali alimentate da impianti fotovoltaici ed eolici che alimentano intere zone di città. La smart city solitamente viene raffigurata con immagini di smart grid, prosumer e utilizzo localizzato dell’energia.
Ad onor del vero, per la realizzazione di energy community sono necessarie tre componenti:
- finanziaria: disponibilità a investire in impianti FER;
- tecnologica: tecnologie di gestione energy community;
- normativa: la regolamentazione attuale deve consentire la costituzione di energy community.
Analizziamo gli impatti della nuova regolamentazione.
Cos’è una energy community
Prima di tutto cosa è una energy community. Il concetto di comunità dell’energia è stato introdotto dalle recenti direttive europee, più precisamente la Direttiva UE 2018/2001 e UE 2019/944.
Con la legge 28 febbraio 2020, n. 8 (che converte il decreto Milleproroghe), nel nostro ordinamento si è introdotto il primo recepimento di quanto stabilito all’articolo 21 (autoconsumo collettivo) e all’articolo 22 (comunità di energia rinnovabile) della stessa Direttiva UE (2018/2001), che ha affidato all’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (Arera) il compito di adottare i provvedimenti necessari a garantire l’immediata attuazione delle disposizioni della legge in relazione ai profili di intervento quali misure, risparmi derivanti da benefici per la rete elettrica, rimborso economici, modelli di gestione.
Con il Documento in consultazione del 1 aprile 2020, n. 112/2020/R/eel, l’Autorità ha definito i suoi orientamenti suscitando particolare interesse indicando come potrebbero essere regolate le partite economiche relative all’energia elettrica oggetto di autoconsumo collettivo o di condivisione nell’ambito di comunità di energia rinnovabile.
Questo documento è un ulteriore passo verso la realizzazione di nuove configurazioni di autoconsumo e di condivisione della produzione distribuita di energia rinnovabile che possono stimolare una reale transizione energetica nazionale verso l’utilizzo di FER e decarbonizzazione completa.
Le definizioni
Il documento di consultazione dell’Autorità ripercorre, nelle primissime pagine, la normativa di riferimento, quella europea e nazionale identificando i modelli e gli attori. In questo modo si riesce ad immaginare lo scenario e tutti gli elementi necessari per realizzare le prime comunità energetiche.
Le definizioni utili a comprendere questo nuovo modello sono quelle di autoconsumatori e comunità energetiche
È definito “autoconsumatore di energia rinnovabile”, un cliente finale che, operando in propri siti situati entro confini definiti, produce energia elettrica rinnovabile per il proprio consumo e può immagazzinare o vendere energia elettrica rinnovabile autoprodotta, purché tali attività non costituiscano l’attività commerciale o professionale principale. L’impianto dell’autoconsumatore di energia rinnovabile può essere di proprietà di un terzo o gestito da un terzo, purché il terzo resti soggetto alle istruzioni dell’autoconsumatore di energia rinnovabile. Quest’ultimo passaggio apre alla possibilità di produttori quali terzi soggetti noleggiatori ovvero investitori all’interno della comunità.
Si definiscono “autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente” coloro che rappresentano un gruppo di almeno due autoconsumatori di energia rinnovabile, che agiscono collettivamente e si trovano nello stesso edificio o condominio. I soggetti che intendono far parte del gruppo sono clienti domestici o altri soggetti purché, in quest’ultimo caso, le attività di produzione e scambio dell’energia elettrica non costituiscano l’attività commerciale o professionale principale. Inoltre, rilevano ai fini dell’individuazione dell’autoconsumo collettivo solo gli impianti di produzione alimentati da fonti rinnovabili, ubicati nel medesimo edificio o condominio, aventi singolarmente una potenza complessiva non superiore a 200 kW e tutti entrati in esercizio dopo la data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 162/19 (cioè il 1° marzo 2020) ed entro i sessanta giorni successivi alla data di entrata in vigore del provvedimento di recepimento della direttiva 2018/2001.
La Comunità di energia rinnovabile è definita come un vero e proprio soggetto giuridico ben identificato, che si basa sulla partecipazione aperta e volontaria, è autonoma ed è effettivamente controllata da detentori di quote e/o azioni di partecipanti alla comunità di energia rinnovabile che sono comunque membri che situati nelle vicinanze degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, detenuti dalla comunità stessa.
Gli azionisti o membri possono essere persone fisiche, piccole e medie imprese, enti territoriali o autorità locali, comprese le amministrazioni comunali, a condizione che, per le imprese private, la partecipazione alla comunità di energia rinnovabile non costituisca l’attività commerciale e industriale principale, il cui obiettivo principale è fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai suoi azionisti o membri o alle aree locali in cui opera, piuttosto che profitti finanziari.
Regolazione delle partite economiche
Affrontate le definizioni utili ad identificare gli attori di questo modello ora diviene importante definire le modalità di regolazione economica: il modello regolatorio proposto è quello “virtuale” che, in pratica, ha come prima fase l’individuazione del referente che potrebbe assumere il ruolo di gestore per tutti i clienti finali e i produttori aderenti ricevendo, da parte del Gse, gli importi delle componenti tariffarie spettanti in relazione all’energia oggetto di autoconsumo o consumo collettivo.
I benefici riconosciuti sono differenziati nelle descrizioni autoconsumo collettivo e per comunità dell’energia senza poi determinare delle reali variazioni tra i due modelli.
Gli orientamenti di regolazione partite economiche sono state descritte da ARERA per le due categorie di soggetti identificati quali gli autoconsumatori collettivi e le comunità dell’energia.
La regolazione economica per autoconsumo collettivo è descritta qui di seguito:
- l’importo unitario oggetto di restituzione è definito, in via approssimata e forfetaria, alla somma della componente TRASE definita per le utenze in bassa tensione (pari, per l’anno 2020, a 0,761 c€/kWh) e del valore più elevato della componente variabile di distribuzione definita per le utenze BTAU (pari, per l’anno 2020, a 0,061 c€/kWh).
- la quantità di perdite evitate riconosciute è pari all’1,2% in caso di impianti connessi alle reti di media tensione e al 2,6% in caso di impianti connessi alle reti di bassa tensione. Le perdite evitate che verranno effettivamente riconosciute sono essere valorizzate al prezzo zonale orario;
- l’importo complessivo oggetto di restituzione è pari, su base oraria, alla somma di due termini:
- il prodotto tra l’importo unitario oggetto di restituzione (complessivamente pari, per l’anno 2020, a 0,822 c€/kWh) e una quantità di energia elettrica pari al minimo tra l’energia elettrica immessa dagli impianti di produzione e l’energia elettrica complessivamente prelevata dai punti di connessione facenti parte del medesimo edificio o condominio nella titolarità di clienti finali appartenenti al gruppo di autoconsumatori che agiscono collettivamente o che hanno rilasciato la liberatoria per l’utilizzo dei propri dati di misura;
- il prodotto tra il coefficiente delle perdite evitate (1,2% o 2,6%), il prezzo zonale orario e una quantità di energia elettrica pari al minimo tra l’energia elettrica immessa dagli impianti di produzione e l’energia elettrica complessivamente prelevata dai punti di connessione di cui al precedente punto e connessi a un livello di tensione uguale o inferiore al livello di tensione dell’impianto di produzione.
Per la comunità dell’energia, invece è previsto quanto di seguito:
- in ragione della particolare configurazione delle comunità dell’energia definita in un area di riferimento che però identifica una superficie maggiore dell’autoconsumo collettivo e considerato che non si tratta dello stesso edificio il beneficio è pari unicamente all’imposto unitario di 0,822 c€/kWh applicato all’energia condivisa calcolata sulla base dei prelievi dei soli soggetti partecipanti.
Si può notare come la differenza riguardi solo le perdite di rete. Come spiegato da ARERA applicare le perdite di rete all’autoconsumo collettivo che avviene nello stesso edificio sarebbe contrario ingiusto visto che non risulteranno perdite di rete. Cosa diversa in caso di comunità dell’energia ove nel tragitto possono manifestarsi le perdite di rete che quindi non sono rimborsate.
Con questo modello l’autorità auspica di incontrare le richieste per un rapido avvio della fase operativa delle comunità energetiche in genere o meglio definite dell’autoconsumo collettivo e comunità dell’energia in aderenza a quanto definitivo dalla legge n. 8/2020.
Tale intervento può essere una base di testo per la revisione finalizzata ad incentivare, in particolare nella fase post Covid-19, interventi sul settore produzione da FER.
Per far questo servirà maggiore coraggio anche per favorire la redditività di investimenti in comunità energetiche anche da parte di soggetti terzi che possano essere promotori di iniziative economiche di questo tipo.