Conto Termico è il nome dato al meccanismo di incentivazione di interventi di efficientamento energetico, introdotto per la prima volta con DM 28 dicembre 2012 e successivamente modificato con decreto DM 16 febbraio 2016. A differenza del meccanismo delle detrazioni fiscali, il Conto Termico prevede anche per la Pubblica Amministrazione la possibilità di accedere agli incentivi previsti per la realizzazione di interventi di efficientamento energetico.
Per quanto riguarda i soggetti privati, gli interventi incentivabili sono relativi a interventi di piccole dimensioni di produzione di energia termica da fonti rinnovabili e di sistemi ad alta efficienza.
Conto Termico, quali sono i soggetti responsabili
Il condominio, in qualità di soggetto privato è ammesso ad accedere direttamente agli incentivi, come soggetto responsabile, oppure avvalendosi di una ESCo (Energy Service Company), in possesso della certificazione UNI CEI 11352, mediante la stipula di contratti di prestazione o di servizi energetici.
Per “soggetto responsabile” (SR) si intende quel soggetto che:
- ha sostenuto direttamente le spese per l’esecuzione degli interventi;
- presenta istanza di riconoscimento degli incentivi al GSE, risultandone responsabile in riferimento alla veridicità, completezza e conformità alla normativa di riferimento;
- stipula il contratto con il GSE e riceve gli incentivi;
- è tenuto a conservare, per tutta la durata dell’incentivo e per i 5 anni successivi all’erogazione dell’ultimo importo, gli originali dei documenti indicati nel D.M. 16 febbraio 2016
- in qualità di responsabile dell’intervento realizzato e, in caso di impianto, anche dell’esercizio e della manutenzione dello stesso, è tenuto ad assicurare, a pena di decadenza dall’incentivo, la regolare esecuzione di ogni attività di controllo, anche mediante sopralluogo, che il GSE o ogni altro soggetto dallo stesso delegato, ritenesse necessaria ai sensi dell’art. 14 del D.M. 16 febbraio2016
A seguito della conclusione degli interventi, il Soggetto Responsabile trasmette al GSE, esclusivamente attraverso l’apposita sezione del Portaltermico, specifica istanza di concessione degli incentivi, redatta secondo l’apposito modello.
La richiesta deve essere presentata, a pena di esclusione, entro 60 giorni dalla data di conclusione dell’intervento, che non può superare i 90 giorni dalla data di effettuazione dell’ultimo pagamento. La data di presentazione della richiesta è quella indicata nella ricevuta rilasciata dal Portaltermico al termine della procedura informatica di invio dell’istanza.
Come vengono erogati gli incentivi
Il soggetto responsabile inserisce sul Portaltermico i dati relativi agli interventi per i quali richiede l’incentivo. Inseriti tali dati, il Portaltermico comunica l’importo indicativo degli incentivi spettanti, assegna automaticamente un codice richiesta numerico e rilascia una ricevuta che attesta la ricezione dell’istanza e l’apertura del procedimento amministrativo. L’istruttoria si conclude entro 60 giorni dal ricevimento dell’istanza. In caso di interventi che presentino livelli di complessità tali da richiedere tempi di istruttoria superiori, il GSE ne darà comunicazione al soggetto responsabile, specificando il termine per la conclusione del procedimento che dovrà comunque concludersi entro 120 giorni.
Gli importi dell’incentivo sono erogati entro i 30 giorni successivi al bimestre in cui ricade la sottoscrizione della scheda-contratto. Gli importi superiori a 5mila euro sono erogati in 2 o 5 rate annuali costanti in relazione alla tipologia di intervento realizzata.
L’incentivo non è cumulabile con altri incentivi statali, fatti salvi i fondi di garanzia, i fondi di rotazione e i contributi in conto interesse.
A conclusione del processo di valutazione dell’istanza, il GSE comunica al soggetto responsabile:
– il riconoscimento dell’incentivo richiesto mediante la lettera di avvio incentivo, in caso di esito positivo dell’istruttoria di valutazione;
– il rigetto dell’istanza, in caso di mancanza dei requisiti previsti dal Decreto e accertati dopo l’istruttoria.
L’ammissione agli incentivi è comunicata dal GSE al soggetto responsabile mediante lettera di “avvio incentivo” notificata all’indirizzo indicato a sistema dal SR, attraverso i canali pec o posta raccomandata A/R, e resa disponibile sul Portaltermico.
Quali interventi sono incentivabili
Gli interventi previsti dal decreto e incentivabili a livello di “condominio” sono:
– sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di climatizzazione invernale, anche combinati per la produzione di acqua calda sanitaria, dotati di pompe di calore, elettriche o a gas, utilizzanti energia aerotermica, geotermica e idrotermica, unitamente all’installazione di sistemi per la contabilizzazione del calore nel caso di impianti con potenza termica utile superiore a 200 kW;
– installazione di collettori solari anche abbinati a sistemi di solar cooling;
– sostituzione di scaldacqua elettrici con scaldacqua a pompa di calore;
– sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con sistemi ibridi a pompa di calore.
Non sono incentivabili ulteriori interventi della medesima tipologia, compresi eventuali potenziamenti, realizzati nello stesso edificio o unità immobiliare, ivi comprese le loro relative pertinenze, per almeno 1 anno dalla data di stipula del contratto con GSE relativo al precedente ultimo intervento incentivato.
Non sono ammissibili più richieste di incentivazione sullo stesso componente, impianto o parte di impianto realizzato o sostituito, per cui sia già stato riconosciuto l’incentivo previsto dal Decreto.
La diagnosi energetica precedente la realizzazione dell’intervento è obbligatoria nel caso di sostituzione d’impianti di riscaldamento con potenza uguale o superiore a 200 kW
Per sostituzione di generatori di calore si intende la rimozione di un vecchio generatore e l’installazione di un altro nuovo, destinato a erogare energia termica alle medesime utenze, di potenza termica non superiore al 10% della potenza del generatore sostituito.
Gli interventi che comportano un incremento della potenza superiore al 10% rispetto a quella del sistema di generazione ante-operam si configurano come potenziamento dell’impianto esistente. Tuttavia, qualora l’impianto sostituito risulti insufficiente per coprire i fabbisogni di climatizzazione invernale, è possibile accedere agli incentivi anche per un impianto potenziato oltre la soglia del 10% (fermi restando i limiti di potenza previsti dal Decreto), purché il corretto dimensionamento del nuovo impianto potenziato sia adeguatamente giustificato nell’asseverazione del tecnico, di cui dall’art. 6, comma 7, lettera d) del Decreto.
L’effettivo smaltimento del generatore sostituito deve essere documentato, ai sensi dell’art. 6, comma 7 lettera l), del Decreto, mediante presentazione del certificato di smaltimento del generatore o di un documento analogo attestante che il generatore è stato consegnato a un apposito centro per lo smaltimento.
Come si articola il procedimento informatico
Il procedimento informatico si articola nelle seguenti fasi:
Fase 1 – caricamento dati e documentazione
Il soggetto responsabile inserisce sul Portaltermico tutti i dati relativi al sistema edificio-impianto e alle caratteristiche degli interventi per i quali richiede l’accesso agli incentivi; inseriti tali dati, il Portaltermico assegna automaticamente un codice richiesta numerico che identifica univocamente la richiesta d’incentivo.
Il soggetto responsabile è sempre tenuto a trasmettere:
– documentazione specifica per ogni tipologia di intervento,
– fatture e ulteriore documentazione idonea a dimostrare i pagamenti effettuati.
Nel caso in cui il soggetto responsabile intenda delegare un soggetto terzo a operare sul Portaltermico, deve inserire copia di apposita delega, sottoscritta dal delegante e corredata da documento di identità in corso di validità. Se è una ESCo, invece, copia del relativo contratto di rendimento energetico o di servizio energia, corredata da idonea dichiarazione di rispondenza ai requisiti minimi previsti dall’Allegato 8 del D.lgs.102/14 o dall’Allegato II del D.lgs. 115/08 da cui si evinca il dettaglio delle spese sostenute (di cui all’art. 5 del Decreto), in conformità ai modelli previsti nell’Allegato 2 delle presenti Regole. Infine, se il soggetto responsabile non è il proprietario dell’edificio/immobile deve inserire l’autorizzazione del proprietario dell’edificio/ immobile su cui l’intervento è realizzato.
Fase 2 – invio dell’istanza
Una volta caricata la documentazione necessaria, il soggetto responsabile visualizza e verifica la scheda tecnica recante il riepilogo dei dati del sistema edificio-impianto e degli interventi effettuati, confermandone il contenuto tramite il Portaltermico. Un volta confermato il contenuto della scheda tecnica, i dati inseriti non saranno più modificabili.
A seguito dell’avvenuta conferma, il portale rende disponibile la “richiesta di concessione degli incentivi” precompilata, comprensiva delle condizioni contrattuali generali e della tabella recante l’importo indicativo degli incentivi, che il soggetto responsabile è tenuto a stampare e sottoscrivere anche nelle sezioni dedicate alle condizioni generali contrattuali e all’informativa.
Una volta sottoscritta la richiesta di concessione degli incentivi dovrà essere caricata sul Portaltermico unitamente alla copia fotostatica di un proprio documento d’identità in corso di validità.
Fase 3 – stipula contratto
Una volta ricevuta la richiesta di incentivazione, il GSE avvia il relativo procedimento di valutazione.
Qualora ricorrano tutti i presupposti previsti dal Decreto ai fini dell’ammissione agli incentivi, il GSE rende disponibile al soggetto responsabile la lettera di avvio dell’incentivo.
Il soggetto responsabile, dopo aver ricevuto la lettera di avvio dell’incentivo, deve collegarsi al Portaltermico e accettare online la scheda-contratto, comprensiva della tabella incentivi e delle condizioni contrattuali.
Fase 4 – erogazione degli incentivi
Il GSE provvede, tramite bonifico bancario a favore del soggetto responsabile, alla liquidazione su base annuale degli importi dell’incentivo calcolato, con la ripartizione nelle rate annuali allegata alla scheda-contratto, ovvero con un’unica rata nel caso in cui l’ammontare totale dell’incentivo non sia superiore a 5mila euro.
Gli importi dell’incentivo sono erogati al netto del corrispettivo per la copertura dei costi sostenuti per lo svolgimento delle attività, a valere sulle singole rate di pagamento.
Con riferimento alle richieste multi-intervento, l’ammontare dell’incentivo è da intendersi pari alla somma degli incentivi relativi ai singoli interventi.
La prima rata dell’incentivo è erogata entro l’ultimo giorno del mese successivo al bimestre in cui ricade la data di accettazione della scheda-contratto.