L’attenzione per l’ambiente vede nella riqualificazione energetica di un edificio un importante alleato. Infatti, con riqualificazione energetica si intende l’insieme di quelle opere e interventi che consentono di migliorare l’efficienza di uno stabile, riducendone i consumi e le emissioni di fattori inquinanti, incrementando allo stesso tempo le prestazioni in termini di risorse energetiche. Che siano di tipo tecnologico o gestionale, sono tutti interventi utili al fine di rendere meno incisivo l’impatto dell’edificio sull’ambiente.
A definire in modo chiaro e inequivocabile di quali interventi di tratta è l’Agenzia delle Entrate perché, sostanzialmente, la riqualificazione energetica è strettamente legata a un pacchetto di agevolazioni fiscali, volte a proprio incentivare la riduzione dell’impatto ambientale di una struttura abitativa o di uno stabile commerciale.
Di incentivi per la riqualificazione energetica, si è iniziato a parlare una decina di anni fa. Nell’articolo 14 del decreto legge del 04/06/2013 n. 63 si faceva infatti un preciso riferimento a una detrazione fiscale per interventi relativi a parti comuni degli edifici condominiali. Nel tempo sono poi sopravvenute quelle che in ambito legislativo sono chiamate “successive modificazioni”, che hanno portato a definire un più dettagliato e ampio raggio d’azione e a inserire nella Legge di Bilancio le detrazioni previste per la riqualificazione energetica, distinguendo le detrazioni indirizzate all’efficienza energetica degli edifici (il cosiddetto Ecobonus) e da quelle per i lavori di ristrutturazione (il Bonus casa).
Quali sono i lavori di riqualificazione energetica?
Gli interventi di riqualificazione energetica per i quali è possibile usufruire delle detrazioni sono diversi. Secondo quanto previsto dall’Agenzia delle Entrate attraverso un decreto ministeriale del 19 febbraio 2007 (modificato dal decreto 7 aprile 2008), si va dal risparmio del fabbisogno di energia primaria agli interventi sull’involucro degli edifici (il cosiddetto cappotto termico), dalle installazioni di pannelli solari alla sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale.
Questo elenco è stato successivamente integrato con altri tipi interventi, come la messa in opera delle schermature solari o di impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili. Rientrano negli interventi agevolati anche i micro-cogeneratori usati in sostituzione di impianti esistenti o i generatori d’aria calda a condensazione.
Gli interventi di riqualificazione energetica sulla componente impiantistica
Alcuni interventi previsti dalla riqualificazione energetica sono riservati in modo specifico alla componente impiantistica. Tra questi troviamo, per esempio, la messa in opera di caldaie ad alto rendimento e a condensazione (anche in configurazione ibrida con integrate pompe di calore), oppure l’installazione di valvole termostatiche, di sistemi di termoregolazione o contabilizzatori di calore. A questi si aggiungono anche i dispositivi multimediali per il controllo a distanza degli impianti di riscaldamento o produzione di acqua calda e di climatizzazione delle unità abitative.
Va da sé che l’ideale sarebbe poi avere la possibilità di alimentare gli impianti con energia “green” come quella ricavabile dai pannelli solari previsti sempre dalla riqualificazione energetica.
Qual è la detrazione per la riqualificazione
Anche se forse ai più può sembrare pleonastico, l’Agenzia delle Entrate precisa chiaramente che condizione indispensabile per poter usufruire dell’agevolazione è che gli interventi siano eseguiti su unità immobiliari e su edifici (o parti di essi) esistenti. Nessuna limitazione è posta sulla categoria catastale (sono incluse anche le strutture rurali). Inoltre, gli interventi possono essere effettuati su stabili strumentali all’attività d’impresa oppure professionale.
Entrando nel dettaglio numerico, per la maggior parte degli interventi la detrazione è del 65%, in alcuni casi si limita a 50%.
In particolare, dal 1° gennaio 2018 la detrazione è pari al 50% per le seguenti spese:
• acquisto e messa in opera di finestre, compresi infissi e schermature solari
• sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A. Da precisare che, se oltre a essere in classe A gli impianti sono anche dotati di sistemi di termoregolazione evoluti, la detrazione riconosciuta sale al 65%.
• acquisto e messa in opera di impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili.
Suddivise equamente in 10 rate annuali, le detrazioni variano a seconda che l’intervento riguardi la singola unità immobiliare o gli edifici condominiali e possono dipendere anche dall’anno in cui tale intervento è stato eseguito.
Interventi condominiali
Per gli interventi effettuati sulle parti comuni degli edifici condominiali, o che interessano tutte le unità immobiliari di cui si compone un singolo condominio, sono previste regole, tempi e misure differenti. Più in dettaglio, chi dall’1 gennaio 2017 dovesse aver sostenuto spese per interventi di riqualificazione energetica può usufruire di detrazioni più elevate (del 70% o del 75%) nel caso sia riuscito a conseguire determinati indici di prestazione energetica. Questi vengono calcolati a partire da un ammontare complessivo massimo di 40.000 euro che viene moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio.
Un discorso a sé va fatto per gli interventi effettuati sulle parti comuni degli edifici condominiali che si trovano nelle zone sismiche 1, 2 e 3. Qualora tali interventi siano contemporaneamente finalizzati sia alla riqualificazione energetica sia alla riduzione del rischio sismico, l’entità della detrazione cresce. Si arriva all’80%, se i lavori consentono il passaggio a una classe di rischio inferiore e addirittura all’85%, se gli interventi permettono il passaggio a due classi di rischio inferiori.
Il metodo per la detrazione non cambia. Sono previste sempre 10 rate annuali di pari valore ciascuna. Tuttavia, il calcolo si deve effettuare su un ammontare delle spese massimo di 136.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di ciascun edificio oggetto degli interventi.
Cessione del credito e opzione sconto
L’articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020 (conosciuto come Decreto Rilancio) ha previsto un’interessante opportunità per chi, dal 2020 in poi, ha sostenuto spese per interventi di riqualificazione energetica. In pratica, al posto di usufruire del “rimborso diretto” previsto dalla detrazione, è possibile scegliere tra due alternative:
• accettare un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a una cifra massima pari al corrispettivo stesso. Tale sconto viene effettuato dai fornitori che hanno eseguito gli interventi e che possono recuperare l’ammontare come credito d’imposta. L’importo sarà pari alla detrazione spettante. Le Entrate lasciano la facoltà di una successiva cessione del credito a soggetti ulteriori, compresi gli istituti di credito e altri intermediari finanziari;
• decidere di cedere un credito d’imposta equivalente alla spesa sostenuta. Anche in questo caso, le Entrate lasciano la facoltà di una successiva cessione del credito a soggetti ulteriori, compresi gli istituti di credito e altri intermediari finanziari.
Ecobonus 110%
Il Decreto Rilancio ha portato un’altra novità, una detrazione particolarmente rilevante: l’Ecobonus 110%, che si riferisce espressamente a lavori di efficientamento energetico. In pratica, può essere detratto un importo fino al 110% dei costi per le spese sostenute in interventi di riqualificazione energetica, di miglioramento sismico e per l’installazione di impianti fotovoltaici. Allo stato attuale, c’è però una limitazione: l’Ecobonus 110% si può applicare solo ai lavori che a giugno 2022 saranno conclusi al 60% e per il cui termine definitivo è previsto il 31 dicembre 2022. A questo incentivo sono ammessi gli edifici plurifamiliari con unico proprietario e anche le seconde case (se presenti in un condominio).
Quanto dura la detrazione
La Legge di Bilancio 2022 ha esteso al 31 dicembre 2024 la scadenza dell’agevolazione che interessa gli interventi di riqualificazione energetica delle tre fasce di detrazione del 50%, del 65% e del 70-75%.
La Legge di Bilancio 2022 ha confermato anche la disponibilità dell’Ecobonus 110% come aliquota di detrazione del 110% fino al 31 dicembre 2023, prevedendo però una riduzione al 70% nel 2024 e al 65% nel 2025.
Tuttavia, l’Ecobonus 110% è inviso al Presidente del Consiglio Draghi che si è esplicitamente detto contrario a questa forma di detrazione e che quindi potrebbe finire il suo ciclo di vita prima del termine “naturale” del 2025. Pur ammettendo che si tratta di un’iniziativa rivolta all’efficientamento energetico, una delle basi della politica del suo Governo, Mario Draghi ha infatti evidenziato che il costo di efficientamento è più che triplicato e il prezzo degli investimenti per attuare le ristrutturazioni è triplicato. In pratica, l’Ecobonus 110% per Draghi non è più sostenibile e quindi non è escluso che si possa trovare una forma per farlo terminare in anticipo.
Chi può usufruire della detrazione
Della detrazione prevista per la riqualificazione energetica possono usufruire tutti i contribuenti residenti in Italia, compresi gli esercenti arti e professioni, le associazioni tra professionisti e gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale. Possono però usufruire della detrazione anche i non residenti, purché siano, a qualsiasi titolo, proprietari dell’immobile sul quale è stato effettuato l’intervento.
Articolo originariamente pubblicato il 06 Mag 2022