normative

Materie prime critiche: il regolamento UE e la sua applicazione in termini di sostenibilità



Indirizzo copiato

L’Unione Europea, attraverso un percorso tracciato dalla strategia del Green Deal europeo e dal RePowerEU, è giunta alla elaborazione del regolamento sulle Materie prime critiche al fine dichiarato di ridurre il rischio di approvvigionamento degli Stati membri. La visione e l’analisi di Francesco Angelini, Counsel dello studio legale DWF

Pubblicato il 22 mag 2024



europe-253311_1280

Il 3 maggio scorso è stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale UE il nuovo regolamento 2024/1252 “che istituisce un quadro atto a garantire un approvvigionamento sicuro e sostenibile di materie prime critiche.

E’ sufficiente leggere il primo dei “considerando” per comprendere chiaramente il contesto e le finalità del regolamento:

  • alcune materie prime sono considerate essenziali nella realizzazione delle transizioni verde e digitale;
  • nei prossimi decenni la relativa domanda è destinata ad aumentare in modo esponenziale;
  • dette materie prime, tuttavia, sono esposte ad un elevato rischio di approvvigionamento, spesso causato da un’alta concentrazione dell’offerta in pochi paesi terzi;
  • tale rischio sta aumentando a causa delle crescenti tensioni geopolitiche e di una sempre più forte concorrenza per le risorse.

Materie prime critiche: come ridurre il rischio di approvvigionamento

Davanti a questo scenario l’Unione Europea, attraverso un percorso tracciato dalla strategia del Green Deal europeo e successivamente dalla risoluzione del Parlamento Europeo del 24 novembre 2021 e dalla comunicazione “RePowerEU” del maggio 2022, è giunta alla elaborazione del regolamento in questione al fine dichiarato di ridurre il rischio di approvvigionamento degli Stati membri rispetto a 34 materie prime critiche, espressamente elencate nell’Allegato II.

Il regolamento fissa, inoltre, alcuni obiettivi minimi da raggiungere entro il 2030, rispetto al fabbisogno annuo europeo di 17 materie prime considerate strategiche ed elencate nell’Allegato I: almeno il 10% attraverso la propria capacità estrattiva; almeno il 40% mediante l’attività di trasformazione; almeno il 25% con il riciclaggio; non più del 65% di ciascuna materia prima strategica attraverso l’importazione da un unico paese terzo.

Misure e progetti strategici per stimolare estrazione, trasformazione e riciclaggio

Per raggiungere tali obiettivi, il regolamento prevede una serie di misure volte a stimolare promotori privati alla presentazione alla Commissione, coadiuvata da un Comitato appositamente istituito, di progetti i quali, una volta riconosciuti come “strategici”, dovranno essere autorizzati dai singoli Paesi membri entro termini massimi di 27 mesi, per progetti che prevedono l’estrazione, e 15 mesi, per quelli aventi ad oggetto esclusivamente la trasformazione o il riciclaggio.

Grande attenzione è posta, infine, al livello di sostenibilità sia ambientale che sociale dei progetti strategici. D’altra parte, in considerazione delle percentuali minime di fabbisogno da raggiungere e del termine ravvicinato per farlo, è chiaro come il regolamento faccia affidamento principalmente su trasformazione e riciclo delle materie prime piuttosto che sulla riapertura dell’attività estrattiva europea su larga scala.

Per una effettiva riduzione del rischio di approvvigionamento, sarà fondamentale, pertanto, il tempestivo avvio di progetti per la realizzazione di impianti di recupero di rifiuti idonei, come RAEE o rifiuti di estrazione, anche alla luce della previsione di una significativa e crescente quantità degli stessi.

Articoli correlati

Articolo 1 di 5